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Cosa succede per chi non è dichiarante CBAM autorizzato dal 1 gennaio 2026

Il dichiarante CBAM autorizzato, dal 1 gennaio 2026, è lo status necessario per importare acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno e energia elettrica.

Cosa succede il 1 gennaio 2026 un’azienda è prima dello status di dichiarante CBAM autorizzato? Il comma 7 bis dell’articolo 17 del regolamento 2023/956 dispone che è possibile importare i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM a condizione che sia stata presentata una domanda.

Chi sono i soggetti interessati da questa norma? Sono gli importatori e i rappresentanti indiretti.

Cosa dice l’articolo 17 comma 7 bis? Tale norma recita che: “ In deroga all’articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo.

Se rifiuta di concedere l’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente determina, entro un mese dalla data della decisione, le emissioni incorporate nelle merci importate tra il 1o gennaio 2026 e la data di tale decisione, sulla base delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, e con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, e sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente.

Le emissioni così determinate sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2 bis”.

La dogana irlandese e quella francese hanno indicato il codice Y238 come quello idoneo per indicare che “This code is to be used when an importer has applied for a CBAM authorisation but has not yet been assigned a CBAM authorisation” insieme al numero dell’application.

Allo scopo di fornire un supporto agli operatori si indicano le definizioni rilevanti ai fini del CBAM :

1)  «merce»: le merci che rientrano nel perimetro del CBAM (per vedere le voci doganali e le denominazioni clicca QUI);

2)  «gas a effetto serra»: i gas a effetto serra e cioè climalaternati

3)  «emissioni»: il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;

4)  «importazione»: l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

5)  «EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;

6)  «territorio doganale dell’Unione»: il territorio quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

7)  «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

8)  «piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all’articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

9)  «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all’articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;

10)  «valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all’articolo 1, punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

11)  «accoppiamento del mercato»: l’allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell’Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222;

12)  «allocazione esplicita della capacità»: l’allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;

13)  «autorità competente»: l’autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 11;

14)  «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

15)   «importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;

16)  «dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;

17)  «dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un’autorità competente in conformità dell’articolo 17;

18)  «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire;

19)  «stabilita in uno Stato membro»:

  1. a)  in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro;
  2. b)  in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro;

20)  «EORI»: il numero assegnato dall’autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

21)  «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento;

22)  «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 7;

23)  «tonnellata di CO2e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente;

24)  «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci;

25)  «restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate;

26)  «processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto;

27)  «valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;

28)  «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all’allegato IV;

29)  «prezzo del carbonio»: l’importo monetario versato in un paese terzo, nell’ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell’ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;

30)  «impianto»: un’unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;

31)  «gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo;

32)  «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008;

33)  «quota EU ETS»: una quota definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell’allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;

34)   «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell’energia elettrica consumata