accise e imposte di consumo

Accise, finalità ecologiche e solidarietà sociale: agevolazione gasolio per zone non metanizzate

Il rimborso dell’accisa sul gasolio ceduto a soggetti in zone non metanizzate deve essere riconosciuto  quando è incontestato l’avvenuto riconoscimento dello sconto. Il regolamento attuativo dell’art. 8, comma 10, lett. c) l. n. 448 del 1998 non può, infatti, introdurre   elementi che possano incidere, fino al punto di negarlo, il diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell’accisa. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione Sez V del 18 settembre 2025 n.25562.

In particolare, l’art. 8, comma 10, lett. c) l. n. 448 del 1998, intitolato “tassazione sulle emissioni di anidride carbonica” dopo aver stabilito (per finalità ecologiche) un aumento delle accise sul gasolio per riscaldamento, ha anche previsto che i maggiori introiti fiscali così realizzati dovessero essere impiegati, tra l’altro, anche per ridurre il prezzo pagato dagli utenti finali, nelle zone a clima più rigido, per l’acquisto di gasolio per riscaldamento, in modo tale da neutralizzare sostanzialmente, per tali utenti, l’aumento dell’accisa disposto in via generale.

Successivamente, il d.P.R. n. 361 del 1999, disponeva all’art. 1, comma 1, l’importo del beneficio e i criteri per la sua determinazione negli anni successivi al 1998, mentre al comma 2 precisa che “Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d’imposta, effettuato secondo le modalità di cui al d.m. Finanze 12 dicembre 1996, n. 689, art. 6, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all’acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d’impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla l. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 2, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l’ubicazione dell’impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dalla citata L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c), nel quale il prodotto verrà impiegato”.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale l’agevolazione in esame è concessa a condizione che il richiedente sia autorizzato a gestire un deposito contabile (Cass. n. 2478/2020; Cass. n. 25243/2019).

Invece, un secondo indirizzo, più in linea con la giurisprudenza unionale, concepisce il suddetto regolamento come prioritariamente rivolto a riconoscere alle popolazioni collocate in un ben preciso ambito territoriale il beneficio rappresentato dalla riduzione dell’accisa sul gasolio da riscaldamento, rendendo obbligato il superamento dell’interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari (Cass. n. 10733/2014). Si è difatti ritenuto che il regolamento attuativo non possa introdurre elementi idonei a incidere sul diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo nella prospettiva di beneficiare della riduzione dell’accisa sino al punto di negarlo.  In tal senso, milita la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, con particolare riferimento alle condizioni sostanziali di esenzione dalle accise per i prodotti energetici e dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Corte giust. 22 dicembre 2022, Shell Deutschland Oil, causa C-553/21), le cui previsioni sono state attuate con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e che ha inciso anche sulla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative di cui all’art. 8 l. n. 448 del 1998. In particolare, la Corte di giustizia sottolinea che poiché le condizioni formali e procedurali relative alla presentazione di una domanda di esenzione dall’imposta gravante sui prodotti energetici o sull’elettricità, fondata su una normativa nazionale che attua la facoltà prevista all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, non sono precisate né da tale direttiva né da un altro atto di diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali condizioni, in forza del principio dell’autonomia procedurale, purché tuttavia esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza 9 settembre 2021, GE Auto Service Leasing, causa C‑294/20, punto 59)”.

Tali considerazioni sono confermate dal principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, che deve essere rispettato anche dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell’Unione; in particolare, tale principio impone agli Stati membri di far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa dell’Unione. Di riflesso, il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri non può rimettere in discussione il principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo.

 

 

 

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