compliance e AEO

Dichiarante CBAM autorizzato: istruzioni operative MASE, AEO, compliance e decreto legislativo 231/2001

A partire dal 1 gennaio 2026 comincerà la fase definitiva del CBAM e gli operatori dovranno acquisire il titolo di Dichiarante CBAM Autorizzato. E’ uno status che si basa anche sulla compliance doganale, fiscale, legale (decreto legislativo 231/2001) , sulla capacità organizzativa dell’operatore economico e sulla solvibilità.

La richiesta per diventare dichiarante CBAM autorizzato oltre ai dati richiesti deve essere corredata con tutte le informazioni previste dagli articoli 5 e 17 del Regolamento (UE) 2023/956 tra le quali si ricordano:

  1. l’assenza di violazioni in materia fiscale;
  2. dimostrazione della capacità finanziaria e organizzativa.

L’operatore economico è tenuto ad aggiornare costantemente i propri dati societari.

Tra gli allegati che devono essere allegati si ricorda l’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva sanzioni amministrativa” dove il sottoscrittore dichiara, sotto la propria resposnabilità di “non essere destinatario/a di sanzioni amministrative dipendenti da reato iscritte nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa: di essere destinatario/a delle seguenti sanzioni amministrative dipendenti da reato”, l’allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445) dei carichi pendenti e del casellario giudiziale”, allegato 3 la “dichiarazione sostitutiva di assenza di abusi di mercato” in cui il sottoscrittore dichiara di “non essere mai stato/a condannato/a, neanche con sentenza non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso per violazioni in materia di abusi di mercato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abuso di informazioni privilegiate (insider trading),manipolazione del mercato, comunicazioni fuorvianti al pubblico o agli investitori, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e delle disposizioni nazionali vigenti (D. Lgs. 58/1998 – TUF, artt. 184 e ss.)”. Vengono poi l’allegato 4 contenente una Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia , allegato 5 Dichiarazione di possesso autorizzazione AEO .

Per quanto riguarda il rispetto del criterio della solvibilità si ricordano i seguenti allegati:  allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva di certificato unico debiti tributari; allegato 7 – Dichiarazione assenza debiti fiscali o doganali;  allegato 8 – Dichiarazione assenza procedure concorsuali; allegato 9 – Fac simile lettera referenze bancarie ; allegato 10 – Relazione descrittiva della capacità finanziaria ed operativa. Infine c’è l’allegato 11 Dichiarazione assenza collegamento esperti  che però è eventuale.

Il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 “ recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato fornisce chiarimenti in merito al procedimento amministrativo di iscrizione:

  • Procedure per presentare la domanda di importare i prodotti sottoposti al CBAM (allegato I del regolamento (UE) 2023/95). In particolare gli importatori devono presentare la domanda, in formato elettronico, per poter importare nel territorio doganale dell’Unione le merci. Solo gli importatori di energia elettrica fanno eccezione a tale regola.
  • Una volta presentata la domanda, è compito del richiedente informare le competenti autorità di eventuali cambiamenti in merito ai dati forniti;
  • L’autorità nazionale competente deve valutare la domanda entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di 30 giorni se l’autorità competente necessita di approfondimenti e di maggiori chiarimenti; a tale proroga se ne può aggiungere un’altra senza però che il procedimento superi i 180 giorni.
  • L’autorità competente prima di un eventuale rigetto deve informare l’operatore economico specificando: “ a) l’intenzione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le relative motivazioni; b) il termine entro il quale il dichiarante può presentare le sue osservazioni”.

In merito ai criteri richiesti per l’iscrizione nel registro CBAM il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 rileva che:

  • La presenza di violazioni gravi e ripetute. L’articolo 9 del regolamento in esame recita, tra l’altro, quanto segue: “ non esiste alcuna decisione, adottata al termine di un procedimento amministrativo o giudiziario, che concluda che tali persone hanno commesso, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento (UE) 2023/956 o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento; b) non esistono precedenti di reati gravi in relazione alle loro attività economiche nei cinque anni che precedono la domanda”.
  • Solvibilità finanziaria
  • L’autorità competente può richiedere l’apertura di una garanzia (fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che deve essere monitorata, gestita ed adeguata dal dichiarante CBAM autorizzato. Quindi è riconosciuto un obbligo di monitoraggio in capo al dichiarante CBAM autorizzato;

Il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 è entrato  in vigore il 28 marzo 2025.

Si riportano di seguito le voci doganali cui si applica il CBAM:

Cemento (25070080 – Caolino e altre argille caoliniche, calcinate; 25231000 – Clinker di cemento; 252321 00 – Cemento Portland bianco, anche colorato artificialmente; 25232900 – Altro cemento Portland; 25233000 – Cemento alluminoso; 25239000 – Altri cementi idraulici); gas serra correlati: anidride carbonica;

Elettricità (27160000 – Energia elettrica); gas serra correlati: anidride carbonica;

Fertilizzanti (28080000 – Acido nitrico; acidi solfonitrici; 2814 – Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa; 28342100 – Nitrati di potassio; 3102 – Fertilizzanti minerali o chimici azotati; 3105 – Fertilizzanti minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio); correlati ai GAS serra: anidride carbonica; protossido di azoto;

Ferro e acciaio (72 – Ferro e acciaio [con eccezioni]; 7301 – Palancole di ferro o di acciaio; 7302 – Materiale da costruzione per strade ferrate o tranviarie, di ferro o di acciaio, i seguenti; 730300 – Tubi, condotte e profilati cavi, di ghisa; 7304 – Tubi, condotte e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio; 7305 – Altri tubi e condotte; 7306 – Altri tubi, condotte e profilati cavi (per esempio, saldati, rivettati o chiusi in modo analogo), di ferro o di acciaio; 7307 – Raccordi per tubi e condotte; 7308 – Costruzioni di ferro e di acciaio; 7309 – Serbatoi, cisterne, tini e contenitori simili per qualsiasi materiale di ferro e di acciaio; 7310 – Cisterne, barili, fusti, bidoni, scatole e contenitori simili di ferro e di acciaio; 7311 – Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ferro o acciaio; 7318 – Viti e altri articoli; 7326 – Altri lavori di ferro o acciaio); gas serra correlati: anidride carbonica;

Alluminio; (7601 – Alluminio grezzo; 7603 – Polveri e scaglie di alluminio; 7604 – Barre, verghe e profilati di alluminio; 7605 – Filo di alluminio; 7606 – Lastre, fogli e nastri di alluminio; 7607 – Lamina di alluminio; 7608 – Tubi e condotte di alluminio; 76090000 – Raccordi per tubi o condotte di alluminio; 7610 – Strutture di alluminio; 76110000 – Serbatoi di alluminio; 7612 – Fusti di alluminio; 76130000 – Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti; 7614 – Trefoli; 7616 – Altri lavori di alluminio); Gas serra correlati: anidride carbonica e perfluorocarburi

Sostanze chimiche (idrogeno): codice HS: 2804 10 000; gas: anidride carbonica.

Si aggiunge che l’ Agenzia dogane e monopoli avviso del 17 febbraio 2025 ha informato gli operato economici della istituzione di nuove voci doganali sull’urea che rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM:

  • 310210 12 Urea in soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 31,8 % e 33,2 % in peso;
  • 310210 15 Urea in soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 33,2 % e 55 % in peso;
  • 31021019 Urea, altra

In particolare, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che “[…] a seguito della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522 della Commissione del 23.09.20241, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in relazione all’urea di cui al capitolo 31 – “Concimi minerali o chimici azotati” è stato eliminato il codice NC 310210 10 e sono stati creati nuovi codici NC, come nella tabella di seguito riportata: 310210 12 Urea in soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 31,8 % e 33,2 % in peso; 310210 15 Urea in soluzione acquosa, con un tenore di urea compreso fra 33,2 % e 55 % in peso; 31021019 Urea, altra. Al riguardo, si rappresenta che, in applicazione dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere2, gli importatori delle merci di cui all’allegato I del Regolamento – o, nelle situazioni di cui all’articolo 32, i rappresentanti doganali indiretti – sono tenuti a presentare le relazioni trimestrali CBAM utilizzando i vecchi codici NC per l’anno 2024 e, a partire dal 1° trimestre 2025, i nuovi codici NC per l’anno 2025. Tuttavia, al fine di adempiere a tale obbligo di comunicazione, i competenti servizi della Commissione hanno informato che, qualora i vecchi codici NC fossero risultati temporaneamente indisponibili al momento della presentazione delle relazioni relative al quarto trimestre 2024, gli importatori delle merci di cui all’allegato I o i già citati rappresentanti doganali indiretti che si siano avvalsi della facoltà utilizzare il codice NC 31021090 (“Urea –altro”, al posto del codice non funzionale sopra elencato) potranno indicare il codice NC corretto nei 30 giorni successivi alla presentazione iniziale (fino al 28 febbraio 2025), tramite l’apposita funzione di modifica”.