Dichiarazione del fornitore e gestione dell’origine preferenziale
L’esportatore prima di dichiarare l’origine preferenziale nell’attestazione su fattura o documento commerciale o attraverso la richiesta di un certificato di movimento EUR.1 deve essere sicuro dei propri dati. Pertanto, quando richieste per la regola d’origine, assume un’importanza centrare la raccolta delle dichiarazioni d’origine rilasciate dal proprio fornitore. La dichiarazione del fornitore è un documento regolato, principalmente, dal regolamento 2447/2015 del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione. In particolare, la dichiarazione del fornitore:
- può essere contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione;
- Può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci;
- Può essere emessa a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione;
- Può essere retroattiva;
- Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire;
- La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
La dichiarazione del fornitore può essere rilasciata solo tra operatori all’interno dell’UE e non sostituisce le prove d’origine previste dagli accordi di libero scambio.
Infine, la gestione delle dichiarazioni d’origine del fornitore e, quindi, dell’origine preferenziale sono processi che rivestono un ruolo importante nell’ottenimento, mantenimento e gestione dell’AEO.
Un commento
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