Facciamo il punto sui SEU sistemi efficienti di utenza
L’Agenzia delle Dogane con la circolare 12/D del 25 luglio 2014 protocollo n.78308 RU analizza il SEU (Sistemi efficienti di utenza ) con riferimento alle sue configurazioni e peculiarità. Per SEU, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 si intende: “…sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente…”.
Tale configurazione di approvvigionamento può essere riassunta nel seguente schema: all’interno di un determinato sito di proprietà o nella piena disponibilità di un consumatore finale, è presente un’officina elettrica di produzione che alimenta direttamente l’unità di consumo del medesimo consumatore finale mediante connessione interna (senza che l’elettricità prodotta e direttamente consumata nel sito transiti per la rete), non escludendo la cessione degli esuberi e la possibilità dell’acquisto di energia elettrica d’integrazione.
In questa configurazione, vi sono due ipotesi:
a) se il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico), l’assetto è quello della “produzione per uso proprio” che determina l’applicazione delle disposizioni del TUA (Testo Unico Accise D.lgs 504/1995):
– tranne nei casi di esclusione previsti dall’art 52, comma 2, lettere a), c) e d), l’autoproduttore (produttore-consumatore) è soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera b) del TUA, ed è tenuto a richiedere la licenza di esercizio di officina elettrica al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane;
– in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA.
b) se il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) è diverso dal consumatore finale possono emergere le seguenti casistiche, in funzione della responsabilità nei rapporti contrattuali con gli operatori esterni “…stabiliti sul punto di connessione con la rete pubblica (POD), in relazione ai servizi di trasmissione, dispacciamento e vendita dell’energia in immissione e in prelievo, per il ritiro dedicato o lo scambio sul posto e con riferimento agli eventuali incentivi…”.
· Il produttore è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa quando: 1) è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete; 2) nel caso in cui, per conto del cliente finale, debba sottoscrivere con terzi contratti di “…concluda i contratti di dispacciamento, di trasporto, di acquisto della energia prelevata dalla rete, di vendita dell’energia immessa in rete attraverso il POD del Cliente…”; 3) salvo qualifica del cliente, quanto questi si occupa degli aspetti commerciali e dell’accesso alla rete, pertanto si occupa in prima persona sia dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di acquisto della energia prelevata dalla rete, sia del contratto di vendita della energia elettrica prodotta e immessa in rete; 4) se il cliente finale non si è qualificato come soggetto obbligato nella configurazione per cui possiede due fornitori: il Produttore e il Venditore al dettaglio (che può essere un soggetto obbligato).
A prescindere dalle configurazioni, gli aspetti fiscali comuni sono:
a) la licenza di esercizio ai sensi dell’art. 53, comma 7 del TUA;
b) la tenuta dei registri di produzione
c) tenuta della documentazione inerente l’eventuale utilizzo di prodotti energetici nella produzione di energia elettrica;
d) dichiarazione di consumo e produzione.
La tenuta di registri e documentazione sui prodotti energetici deve tener conto delle circolari 33/D/2006, 5/D/2010 e 25/D/2011 e con la nota RU 137972 del 26/11/2013.