• accise e imposte di consumo

    No accise su aromi per preparazioni alimentari a prescindere da come vengono commercializzati

    Bisogna esentare l’aroma alcolico (voce doganale 330210) anche se non è ceduto direttamente all’utilizzatore finale. E’ questa la prima conclusione cui è giunta la Sezione pregiudiziale del Tribunale dell’UE con la sentenza emessa in data 22 ottobre 2025 in merito alla causa 614-T rispondendo alla seguente domanda: può una normativa nazionale subordinare l’esenzione delle accise su aromi (voce doganale 330210) alla prova di un impiego comprovato di tali prodotti per la “preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume” piuttosto che alla circostanza che i suddetti aromi siano destinati a tal fine a prescindere dai passaggi commerciali? Il Tribunale dell’UE ha…