Accordo di Turnberry: TAXUD, nuove Q&A sull’origine non preferenziale e trasporto diretto

La DG TAXUD, come indicato da ADM, ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Si tratta di un argomento molto interessante per chi fa commercio internazionale e intende goderne i benefici. Ma il beneficio richiede conoscenza doganale e aggiornamento.
2: Come deve essere dimostrata l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti nell’ambito dell’adeguamento dei dazi doganali? Esiste una formulazione o un formato standard?
L’articolo 59a del CDU-RE non introduce alcuna prova standardizzata dell’origine, ad esempio sotto forma di certificato o di dichiarazione specifica. Continuerà ad applicarsi il principio della libera prova per la prova dell’origine non preferenziale. In questo contesto, documenti o dichiarazioni redatti da terzi, come “made in US“, dichiarazioni di origine su fattura o altre forme di autocertificazione, nonché certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci. L’importatore (dichiarante) dell’UE deve fornire ulteriori prove pertinenti all’origine non preferenziale in quel caso specifico. L’importatore dell’UE dovrà possedere prove sufficienti del fatto che la merce è originaria degli Stati Uniti e che è stata trasportata direttamente da lì nell’Unione. Si consiglia agli importatori dell’UE di chiedere agli esportatori statunitensi le rispettive prove. Laddove gli esportatori statunitensi non siano in grado di fornirlo, non sarà possibile richiedere i dazi doganali adeguati. Per i documenti e le informazioni che possono essere utilizzati per dimostrare l’origine non preferenziale, si possono consultare il sito web della DG TAXUD e le Linee guida sull’origine non preferenziale.
D 9: Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 del CDU-RE (prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali) può essere utilizzato come prova ai fini dell’adeguamento dei dazi doganali?
Ai fini dell’applicazione dei dazi doganali adeguati, inclusi i contingenti tariffari di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/1455, si applica il principio della libera prova e possono essere utilizzati i documenti di cui al quesito n. 2. Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 CDU-RE deve essere utilizzato ai fini delle misure che fanno specifico riferimento a tale articolo. Tali misure sono diverse dai contingenti tariffari di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2026/1455.
Il regolamento di esecuzione 2026/1422 della Commissione, che modifica il CDU-RE, introduce l’obbligo di trasporto diretto ai fini dell’adeguamento dei dazi doganali (articolo 59 bis del CDU-RE) e modifica inoltre alcuni elementi delle disposizioni relative ai certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali (articoli 57-59 del CDU-RE), ma entrambi gli aspetti non sono correlati.
D10: I certificati sanitari e fitosanitari (SPS) o le dichiarazioni relative alla coltivazione possono essere considerati prova o prova di origine allo scopo di dimostrare l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti ai sensi del Regolamento (UE) 2026/1455?
I certificati sanitari e fitosanitari sono, per loro natura, documenti attestanti la conformità ai requisiti SPS. Non si tratta, in quanto tali, di documenti destinati a certificare l’origine non preferenziale delle merci interessate. Possono, al massimo, servire come prova a sostegno, ma non come prove di origine autonome. Le dichiarazioni relative alla coltivazione non sono documenti predisposti allo scopo di certificare l’origine delle merci. Tuttavia, esse possono fornire informazioni sul luogo in cui i prodotti sono stati coltivati e raccolti e potrebbero costituire parte degli elementi
probatori di supporto, unitamente ad ulteriori documenti e informazioni.
D11: Un numero di identificazione del veicolo (VIN) decodificato può essere presentato come prova esclusiva ai fini della fruizione del trattamento tariffario previsto per i veicoli nuovi o usati originari degli Stati Uniti?
Le informazioni ricavabili dal numero VIN non sono determinate sulla base delle regole di origine non preferenziale. Di conseguenza, un numero VIN decodificato non costituisce una prova sufficiente dell’origine. Al più, il numero VIN può rappresentare un elemento probatorio di supporto, ma occorre che sia accompagnato da ulteriori documenti e informazioni.