Iva, importazione e triangolazione unionale impropria: come gestire l’IVA

In materia di IVA all’importazione, salvo che l’amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un’ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie ( per cui un operatore avente sede fuori dall’Unione europea esegua una cessione in favore di un operatore avente sede in uno Stato membro europea che ceda, a sua volta, i beni acquistati a un altro operatore che risieda o abbia sede in un diverso Stato membro e i beni siano presentati alla dogana, all’interno del territorio di quest’ultimo) deve ritenersi che:
- la prima cessione [Stato estero – Stato Membro UE sia avvenuta fuori campo IVA[1] ;
- la seconda cessione integra un’importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell’IVA e corretta la detrazione dell’imposta da parte del secondo cessionario.
E’ questa la conclusione cui è giusta la Sezione V della Corte di Cassazione con ordinanza n. 8129 del 1 aprile 2026.
In materia di IVA sulle importazioni, in base all’art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che prescrive che la imposta sul valore aggiunto si applica sulle importazioni da chiunque effettuate, devono ritenersi indifferenti, ai fini della identificazione dell’importatore, le attività realizzate fuori del territorio dello Stato dovendosi avere riguardo a chi risultando tale abbia provveduto allo sdoganamento.
E’ pertanto è illegittimo presumere la diversa identità dell’importatore dal rilievo che fuori del territorio dello Stato l’oggetto della importazione può essere stato acquistato da soggetto non in nome e per conto dell’importatore, ma in nome e per conto proprio come “provvista” di una cessione realizzata all’estero in favore di colui che ha, poi, provveduto alla importazione, assolvendo la imposta relativa (Cass.16/11/1992, n. 12263).
[1] in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario