compliance e AEO

EUDR, gestione del rischio e redazione della bolletta di importazione ed esportazione

Come compilare la bolletta doganale per beni soggetti alla dovuta diligenza sulla deforestazione e degrado forestale?

L’operatore economico per assicurare che le proprie operazioni di import ed export siano realizzate assicurando la massima compliance deve inserire nelle bollette doganali i seguenti codici :

C716 – Riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza per importazione o esportazione
C717 – Identificativo della dichiarazione semplificata presentata dagli operatori primari micro o piccoli
Y129 – Merci classificate in codici “ex” ma non comprese nell’ambito EUDR
Y132 – Prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023
C718 – Prodotti già immessi sul mercato UE nel periodo transitorio e successivamente esportati o reimportati
Y133 – Prodotti usati, di seconda mano, rifiuti, materiali recuperati o derivati da materiali recuperati;

Y141 – Regime transitorio per persone fisiche, microimprese e piccole imprese fino al 29 giugno 2027;

Y142 – Spedizioni non commerciali tra consumatori;

Y187 – Campioni di valore e quantità trascurabili e prodotti destinati a esami, analisi o prove
Y190 – Imballaggi monouso o riutilizzabili impiegati esclusivamente per accompagnare, proteggere o trasportare altri prodotti;

Y191 – Prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali e determinati materiali informativi o di corrispondenza;

C720 – Reimportazione da parte di operatori a valle non PMI, registrati nel sistema informativo;

C725 – Reimportazione da parte di operatori a valle PMI, non registrati nel sistema informativo;

Y188-Esportazione da parte di operatori a valle PMI non registrati

Y196 – Esportazione da parte di operatori a valle non PMI registrati.

Si tratta di codici indicati nella nota della TAXUD del 30 September 2024 Ares(2024)6896255. I codici però sono l’ultimo anello di un processo complesso.

Infatti, vale la pena riflettere, l’EUDR è una forma di compliance basata su una disciplina di gestione delle filiere che incide su come le imprese conoscono, documentano e controllano l’origine dei prodotti che trattano: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno; l’EUDR, in altre parole, trasforma gli adempimenti normativi in un sistema di compliance stabile, verificabile e realmente sostenibile per l’impresa.

Per questa ragione sarà possibile importare, esportare e cedere intraUE solo i prodotti che posseggono i seguenti requisiti:

(a) Sono esenti da deforestazione;

(b) Sono stati prodotti in conformità con la legislazione vigente del paese di produzione; e

(c) Sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS).

Si tratta di tre punti che presuppongono un processo di gestione del rischio meglio analizzata dalla comunicazione della Commissione contente un “Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero” (C/2026/3896). Tale documento specifica che:

  1. L’immissione sul mercato dell’UE per la prima volta;
  2. La messa a disposizione sul mercato richiede che il prodotto venga fornito e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione; ciò significa che la materia prima o il prodotto interessato deve essere fisicamente presente nell’UE, in quanto raccolto o prodotto nell’UE, oppure importato nell’UE e vincolato al regime doganale di «immissione in libera pratica»; 2) nel corso di un’attività commerciale, vale a dire un’attività che si svolge in un contesto commerciale;
  3. I «prodotti interessati che entrano nel mercato» sono quelli che, simultaneamente, rispondono alle seguenti caratteristiche: dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che li destina a essere immessi sul mercato dell’Unione. Solo i prodotti immessi in libera pratica dalle autorità doganali sono considerati immessi sul mercato dell’Unione; destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione, ossia forniti nel corso di un’attività commerciale.

Vale la pena ricordare che, secondo la comunicazione in commento, i prodotti destinati direttamente all’uso o al consumo privato (da consumatore a consumatore) all’interno del territorio doganale dell’Unione (ad esempio da parte di persone che li portano con sé da un viaggio al di fuori dell’UE per uso o consumo privato) non sono soggetti all’EUDR.

Infine, per esportazione si deve intendere il regime doganale che prevede l’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio doganale europeo. Al riguardo,  l’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che il regime di esportazione non si applica: a) alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) alle merci uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) alle merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) alle merci vincolate al regime di transito interno; e) alle merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione.

Nei prossimi numeri, dogana sostenibile fornirà chiarimenti su: . definizioni di «operatore», «operatore a valle», «micro o piccolo operatore primario» e «commerciante»; 3. data di entrata in vigore e tempistica per l’applicazione; dovuta diligenza; . chiarimento del concetto di «complessità della catena di approvvigionamento»; legalità; gamma di prodotti; regolare mantenimento di un sistema di dovuta diligenza; il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell’attenuazione del rischio.

Per approfondimento: A. Elia G.Giannusa Maggioli 2026 Guida operativa al Regolamento EUDR 

EU observatory on deforestation and forest degradation EU Forest Observatory