La “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e compliance ex d.lgs 231/2001

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato a marzo 2026 “la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Tale relazione fornisce una tipizzazione, ormai consolidata nel tempo, della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale che svolge sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c. che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. https://commercialisti.it/documenti-studio/24658/
Viene proposta la seguente relazione unitaria di controllo:
“ Titolo
Destinatari
Premessa
Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.
B1 – Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Data
Sede
Nome e Cognome dei Componenti del Collegio sindacale con le rispettive qualifiche
Firme”
Per quanto riguarda la compliance con il decreto legislativo n.231/2001 si ricorda che la relazione in esame, se necessario, suggerisce di inserire le seguenti considerazioni nel testo della relazione unitaria di controllo:
“Laddove il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) lo ritenga opportuno e nei casi in cui non sia stato adottato il
- modello di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001, può essere annotato che: “Nel corso dell’esercizio abbiamo (ho) informato l’organo di amministrazione sulla portata delle norme di cui al d.lgs. n.231/2001, sollecitando lo stesso a un’approfondita riflessione in merito all’adozione di un modello organizzativo e di gestione e alla nomina di un organismo di vigilanza”.
Vale la pena evidenziare come la governance del “rischio” prevista dal decreto legislativo n.231/2001 si basi sulla colpa di organizzazione che consiste nella colpevole omissione dell’adozione delle misure richieste dalla normativa in via cautelare per evitare la commissione di reati.