accise e imposte di consumo

Rimborso accisa sul gas: senza comunicazione all’Agenzia delle entrate no rimborso

Il rimborso delle accise, come confermato dalla Corte di Cassazione Sez V n.. 24457 del 3 settembre 2025, richiede la sua comunicazione all’Agenzia delle entrate, sancita dall’art. 29 della l. n. 428 del 1990.

La suddetta norma ai commi 2,3 e 4 recita quanto segue: “ 2. I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni.

  1. L’articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l’ordinamento comunitario.
  2. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza”.

In questo senso si è pronunziata anche la Corte di Giustizia UE che, proprio esaminando la portata dell’art. 29 comma 4, cit., ha riconosciuto che la comunicazione dell’istanza si applica a tutti i diritti e i tributi menzionati ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo, sia che la domanda di rimborso si fondi sul diritto nazionale sia che si fondi sul diritto comunitario e non ha, per conseguenza, né per effetto di privare gli interessati della possibilità di fruire dell’applicazione effettiva del diritto comunitario, né di porli in una situazione meno favorevole di quella in cui si troverebbero se domandassero il rimborso di diritti o imposizioni contrari al diritto interno (CGUE 9 febbraio 1999, causa C 343/96, Dilexport Sri, punti 59 – 60).

La norma in commento distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale (comma 2) e quello effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne o, comunque, in assenza di una valida (per l’ordinamento nazionale) disciplina (comma 3) (cfr. Cass. n. 20631 del 2019), sicché intende chiaramente prendere in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso delle imposte elencate dal comma 2, applicandosi pertanto sia alle azioni di ripetizione di tributi basate sul diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale.

La comunicazione dell’istanza di rimborso rappresenta un onere del richiedente il rimborso (Cass. n. 7279 del 2020); in giurisprudenza, Cass. n. 750 del 2013, è stato osservato, infatti, che “non è ontologicamente configurabile alcun onere d’informazione e di attivazione in capo all’ufficio delle dogane che riceva l’istanza di rimborso, in quanto l’ufficio delle dogane non è a conoscenza del presupposto di fatto che innesca l’onere di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate, dato, come si è visto, dall’incidenza della spesa relativa al rimborso sulla formazione del reddito d’impresa”.