No accise su aromi per preparazioni alimentari a prescindere da come vengono commercializzati

Bisogna esentare l’aroma alcolico (voce doganale 330210) anche se non è ceduto direttamente all’utilizzatore finale.
E’ questa la prima conclusione cui è giunta la Sezione pregiudiziale del Tribunale dell’UE con la sentenza emessa in data 22 ottobre 2025 in merito alla causa 614-T rispondendo alla seguente domanda: può una normativa nazionale subordinare l’esenzione delle accise su aromi (voce doganale 330210) alla prova di un impiego comprovato di tali prodotti per la “preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume” piuttosto che alla circostanza che i suddetti aromi siano destinati a tal fine a prescindere dai passaggi commerciali?
Il Tribunale dell’UE ha indicato che: “ Dalla giurisprudenza della Corte risulta che qualsiasi prodotto rientrante nelle voci 2207 e 2208 della NC e avente titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume rientra nella nozione di «alcole etilico», ai sensi dell’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83, anche ove faccia parte di un aroma rientrante nella voce 3302 10 della NC. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, un siffatto prodotto, in linea di principio, dovrebbe essere soggetto all’accisa armonizzata prevista dalla stessa, fatta salva tuttavia l’esenzione prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, della medesima direttiva (sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 40).
26 A tal riguardo, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e dell’8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, punto 47 e giurisprudenza citata)”.
Vanno inoltre segnalati i seguenti punti perché particolarmente interessanti per lo studio e la compliance (come il SOAC) in materia di accise sui prodotti alcolici intermedi:
- La giurisprudenza unionale “ha già dichiarato che, da un lato, l’esenzione dei prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l’eccezione e che, dall’altro, la facoltà riconosciuta agli Stati membri da questa disposizione di stabilire le condizioni per «assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 46 e giurisprudenza citata)”;
- “32, l’obiettivo delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83 è, segnatamente, quello di neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcole in quanto prodotto intermedio entrante nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali (v. sentenza del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, EU:C:2022:1031, punto 47 e giurisprudenza citata)”;
- “33 In tal senso, il punto 1 del documento del comitato per le accise, intitolato «orientamenti adottati nel corso della riunione del 12-14 novembre 2003», indica peraltro che le delegazioni degli Stati membri accettano quasi all’unanimità che l’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 si applichi sin dalla produzione o dall’importazione degli aromi rientranti, in particolare, nella voce 3302 della NC”.