Biomassa e accise: alcune considerazioni di compliance

L’esenzione dell’accisa prevista dal secondo comma dell’articolo 52 del testo unico delle accise è applicabile, in caso di rifiuti, solo alla lora parte biodegradabile; è questo il principio enucleato dall’ordinanza Civile Ord. Sez. 5 Num. 25748 del 21 settembre 2025.
L’articolo 52 comma 2 del TUA prevede quanto segue: “ 2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento”.
Si riportano di seguito gli indirizzi giurisprudenziali maggioritari.
La giurisprudenza unionale ( ex multis CGUE, 20 aprile 2023, causa C-580/21, EEW Energy from Waste Großräschen GmbH contro MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH) ha chiarito che “dalle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) ed e), della direttiva 2009/28 risulta che, sebbene l’energia ottenuta mediante il recupero della biomassa costituisca energia prodotta da fonti rinnovabili, solo la parte biodegradabile, in particolare, dei rifiuti industriali e urbani rientra nella nozione di «biomassa», come definita da tale direttiva. L’energia prodotta mediante trattamento termico di rifiuti industriali e urbani è quindi considerata, per l’elettricità prodotta a partire da tale parte biodegradabile di tali rifiuti e ad esclusione della loro parte composta da rifiuti convenzionali, come energia da fonti rinnovabili -enfasi aggiunta-; (punto 35); benché la pronuncia si riferisca alla direttiva n. 2009/28/CE, assume senz’altro rilievo anche in relazione.
Sempre la giurisprudenza unionale (CGUE 26 settembre 2013, causa C-195/12, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA, rispettivamente punti 55, 56 e 78; sui criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, v. l’art. 179 del d.lgs. n. 152/06) ha affermato che: “ “la direttiva 2001/77 intende, da parte sua, ai sensi del proprio articolo 1, promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia” e, per l’altro, che “le diverse categorie di biomassa elencate all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77 comprendono segnatamente vari tipi di rifiuti. Al riguardo, il considerando 8 della direttiva 2001/77 sottolinea, peraltro, che il sostegno che gli Stati membri concedono alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi dell’Unione, specie per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti. Orbene, è assodato, per esempio, che, per quanto attiene a detta gerarchia, come precisata, da ultimo, dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3), sostanze quali la parte biodegradabile proveniente dai rifiuti industriali e urbani, che sono essenzialmente destinate allo smaltimento, o alla valorizzazione energetica, in particolare per cogenerazione, non possono essere considerate paragonabili né al legno che può essere usato come materia prima, né ai rifiuti del legno dato che questi possono essere riutilizzati o riciclati nelle filiere industriali ad esso collegate e che tali trattamenti, nell’ambito di tale gerarchia, possono dover essere privilegiati rispetto alla valorizzazione energetica”; per conseguenza, aveva stabilito, “Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno”.
La posizione della giurisprudenza unionale trova riscontro in quella nazione (Cass., Sez. U., n. 10110 del 16/04/2021 ) secondo cui“….gli obiettivi relativi al massimo ricorso all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e a un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rischierebbero di essere compromessi se un impianto di produzione di elettricità che non utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili fosse, per tale motivo, assimilato a un impianto che utilizza solo fonti energetiche convenzionali e, di conseguenza, escluso dall’accesso prioritario previsto all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28” (coerentemente, in relazione al “principio secondo cui deve riscontrarsi l’effettiva produzione di energia da parte degli impianti rinnovabili, al netto anche del consumo di energia derivante da combustibili fossili, strumentale al funzionamento stesso dell’impianto”.