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Tremonti ambiente e conto energia: no perdite fiscali al posto della rinuncia

Come possono essere restituiti,  i benefici fiscali della Tremonti Ambiente fruiti in periodi d’imposta per i quali è oramai decorso il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ex articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di mantenere il diritto alla fruizione della tariffa incentivante del IV Conto Energia? Secondo l’Agenzia delle entrate (Risposta 23 giugno 2025, n. 167 ) la rinuncia  ai benefici fiscali che doveva essere effettuata entro il 2020 non può essere sostituita dal mancato utilizzo delle perdite fiscali.

Vale la pena rilevare che la cosiddetta “Tremonti Ambiente” di cui all’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 prevedeva che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012 (cfr. l’articolo 23 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Conseguentemente, i contribuenti potevano continuare a beneficiare di detta agevolazione per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012. Per quanto riguarda gli investimenti in impianti fotovoltaici, si era posto il tema della cumulabilità dei benefici (fiscali) della Tremonti Ambiente, con gli incentivi relativi ai cc.dd. Conti Energia (nello specifico, il III, il IV e il V), disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, nelle more del giudizio avanti il giudice amministrativo il legislatore era intervenuto con l’articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di consentire ai soggetti interessati di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia qualora le stesse fossero state fruite, in cumulo, con la detassazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente, restituendo il relativo vantaggio fiscale ottenuto.

Infine, si ricorda la FAQ del GSE,  per cui  «[è] ancora possibile presentare la rinuncia alle agevolazioni fiscali previste dalla Tremonti Ambiente per mantenere il diritto/essere riammessi a beneficiare degli incentivi in Conto Energia?», il GSE ha fornito la seguente risposta: «[l]e agevolazioni fiscali definite dalla c.d. Tremonti Ambiente non sono compatibili con gli incentivi previsti dal III, IV e V Conto Energia. Per tale ragione, il Legislatore ha previsto la facoltà, per i contribuenti che intendono conservare il diritto alle tariffe incentivanti, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, opzione questa che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31 dicembre 2020 (art. 56, comma 8ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. ”Decreto Semplificazioni”). Ad ogni buon conto, il GSE prenderà atto dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’avvenuta restituzione dei benefici fiscali di cui alla ”Tremonti Ambiente” anche in data successiva».