accise e imposte di consumo,  compliance e AEO

Circolare 13 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025: interessi per pagamento in ritardo delle accise e delle imposte di consumo

Gli interessi dovuti per ritardato pagamento dell’accisa, secondo quanto ribadito e chiarito dalla circolare 13/d pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025, sono calcolati secondo quanto stabilito dall’art. 46 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Tale norma prevede un meccanismo di determinazione del predetto tasso con riferimento ai seguenti: tasso di interesse di credito applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento; rilevazione semestrale; fissazione soglia minima.

L’articolo 46 del decreto legislativo 26 settembre 2024 n.141 così recita: “1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento”.

Questa nuova norma si applica ai prodotti sottoposti ad accisa nonché per quelli sottoposti ad imposte di consumo di cui al Titolo III, giusto rinvio contenuto nell’art. 61, comma 1, lett. g), del TUA.  Infine, per quanto concerne la disciplina dei tabacchi lavorati, dei prodotti liquidi da inalazione e degli altri prodotti soggetti a imposta di consumo, la novella impatta sulle attività di liquidazione e accertamento dell’accisa e dell’imposta di consumo disciplinate, per i tabacchi lavorati, dall’art. 39-decies, comma 2, del TUA e dall’art. 10, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67; per i prodotti liquidi da inalazione, dal comma 4, dell’art. 62-quater del TUA che rimanda all’art. 7, comma 3, della D.D. prot. n. 83685 del 18 marzo 2021; per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo dal comma 5, dell’art. 62-quinquies del TUA che rinvia agli artt. 5 e 6 della D.D. prot. n. 242266 del 31 dicembre 2019.