Accise, finalità specifiche e applicazione differenziata di aliquote
Il modulo tributario delle accise continua a rappresentare un’entrata tributaria di forte interesse da parte degli Stati membri dell’UE, dei loro enti locali e anche da parte della giurisprudenza; infatti, in data 30 maggio 2024, la quinta sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato la sentenza in merito alla causa C‑743/22 statuendo che il quadro legislativo unionale delle accise osta a una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine.
La causa verteva sulla compatibilità con diritto unionale di una disposizione spagnola la quale consentiva a ciascuna comunità autonoma “…di fissare un’aliquota d’imposta regionale per l’accisa sugli oli minerali che si aggiungeva all’aliquota nazionale. Pertanto, la normativa nazionale in vigore prevedeva in sostanza due imposte, vale a dire, da un lato, un’imposta nazionale, la cui aliquota era uniforme su tutto il territorio nazionale, e, dall’altro, un’imposta regionale supplementare, la cui aliquota era fissata da ciascuna comunità autonoma per gli oli minerali consumati nel proprio territorio…”.
Al riguardo, la sentenza in commento ha segnalato che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri che ne fanno richiesta ad applicare aliquote di accisa differenziate mediante esenzioni o riduzioni ulteriori, e ciò in base a considerazioni politiche specifiche;
- necessità di invocare delle finalità specifiche e garantire il rispetto delle norme fiscali dell’Unione applicabili all’accisa o all’IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. In particolare, la sentenza Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, dalla giurisprudenza della Corte emerge che rientra tra le finalità specifiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, qualsiasi finalità che non sia puramente di bilancio. In altre parole il tributo aggiuntivo , deve, autonomamente, “…mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, di modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione…”.
- il TUA è un testo normativo di carattere generale in materia di accise e imposte di consumo il quale prevede al suo articolo 65 che “…le disposizioni delle direttive della [Unione europea] in materia di accisa…sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dell’economia e)) delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri…” confermando in questo modo la prevalenza della disciplina unionale su quella nazionale.
Il quadro normativo europeo delle accise è regolato dalle seguenti fonti giuridiche: per i prodotti energetici ed elettricità dalla direttiva 2003/96/CE; per le alcole e bevande alcoliche dalle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; per i tabacchi lavorati dalla direttiva 2011/64/UE.
- I tre pincipi di diritto che gli Stati membri devono seguire sono:
- E’ possibile applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali tributi siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili alle accise o al l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
- Sono ammissibili imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa e sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari.
- In ogni caso, l’applicazione delle predette imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere.