Dogana e tutela DOP,DOC,IGP e logo di produzione biologica
L’analisi dei segni distintivi d’impresa attraverso l’azione accertativa della dogana si estende anche al caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura. Hanno una simile protezione anche le specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto; lo stesso vale per i marchi “prodotti di montagna” e “prodotto dell’agricoltura delle isole”.
Invece per quanto riguarda l’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose vengono individuati alcuni elementi base che di seguito si tratteggiano.
In primis, per le indicazioni geografiche registrate o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle unionali in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria.
Poi gli Stati membri non possono vietare o limitare l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi alla disciplina unionale.
Si inserisce solo a mero titolo di informazione la particolare cura relativa all’importazione di prodotti biologici per cui l’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi prodotto che sia stato importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione dovrebbe essere subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto lungo la filiera alimentare. Il prodotto biologico è ricavato da un processo produttivo biologico consistente in metodi di produzione in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione come previsto dal regolamento 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; più nel dettaglio si intende per attività produttiva “qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto”.
Il prodotto biologico realizzato all’interno del territorio doganale oppure importato deve essere etichettato come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici. Infatti, allo scopo di incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire di fare riferimento alla produzione biologica unicamente nell’elenco degli ingredienti di alimenti trasformati a determinate condizioni, in particolare a condizione che l’alimento in questione sia conforme a certe norme di produzione biologica. In particolare, l’articolo 33 “ Logo di produzione biologica dell’Unione europea” del regolamento in parola prevede che “…1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento…”; in particolare il logo è descritto nell’allegato V.
Vale la pena aggiungere che il suddetto regolamento nell’articolo 45 comma 5, in un’ottica di gestione del rischio, stabilisce che “…5. Il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi del paragrafo 1 è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2, di detto regolamento dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57), del presente regolamento…” ed infatti, la norma n. 6. Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo prevede che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi sono trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto e muniti di un’identificazione dell’esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, e sono accompagnati, se del caso, dal certificato di controllo per l’importazione da paesi terzi; inoltre al proprio secondo comma “ …Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, la persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve, per poi effettuare una preparazione o commercializzazione supplementare, verifica la chiusura dell’imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), accerta che il certificato di ispezione di cui allo stesso articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tali verifiche è esplicitamente indicato nelle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo…”.
Una volta descritti i diversi aspetti dei diritti di proprietà intellettuale nel presente come in altri interventi è importante indicare quali sono o potrebbero essere i fenomeni patologici che minano l’osservanza della disciplina doganale; in particolare, i fenomeni che un operatore economico, ancorché se AEO o se intende acquisire tale status, sono le merci usurpative definite come “…oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione…” e quelle contraffatte caratterizzate da “…a) un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio…” oppure da “…b) …. un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine…”. Vale la pena specificare che “…c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica…”. Poi, per completare il quadro degli elementi generatori di sanzioni doganali e penali, si ricordano le «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» rappresentate da beni per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovati, sono a prima vista: “…a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro…” o “…b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro…” oppure “…qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro…”.