free trade agreement

Un’opportunità per importare in UE con dazio ridotto: sistema delle preferenze generalizzate

L’Unione europea ha concesso ad una serie di paesi in via di sviluppo, coinvolti da un programma denominato “sistema delle preferenze generalizzate” (SPG) un trattamento tariffario particolarmente vantaggioso per: a) produrre alcuni prodotti; b) importare in UE tali prodotti senza dazio o con aliquota ridotta.

La caratteristica principale del sistema delle preferenze generalizzate è che il beneficio tariffario (dazio ridotto o nullo) viene concesso solo ai prodotti originari dei paesi extraeuropei coinvolti da tale programma e non anche, come succede negli accordi di libero scambio, ai prodotti originari dall’unione europea.

A titolo esemplificativo, si indicano alcuni dei paesi che attualmente sono inclusi in questo programma: 1. Congo (Republic of); 2. Cote d’Ivoire; 3. Ghana; 4. Kenya; 5. Nigeria; 6. Eswatini; 7. India 8. Indonesia; 9. Tajikistan; 10. Uzbekistan; 1 Cook Islands; 12. Micronesia (Federate States of); 13. Nauru; 14. Niue; 15. Tonga. Tale elenco può variare. Ad esempio il Vietnam e l’Ucraina non fanno più parte di tale programma poiché hanno sottoscritto, ciascuno per il proprio conto, un accordo di libero scambio con l’Unione europa.

I beni oggetto di tale beneficio:

  • possono variare da anno in anno e sono indicati dal regolamento 2012/978 il quale nel proprio allegato V indica i prodotti (definizione commerciale), la voce doganale e se il prodotto, secondo gli articoli 6 e 7 della fonte giuridica in esame, è NON SENSIBILE (NS) per cui il dazio è sospeso oppure se è SENSIBILE cioè “….I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b  dell’allegato V la riduzione è del 20 %….”;
  • devono essere accompagnati da una dichiarazione su fattura o altro documento che contenga la seguente dichiarazione (o in inglese o in francese oppure in spagnolo) : “The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3), ( 4)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 5) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 )”; dopo “… the origin criterion met is …” bisogna inserire la voce doganale (prime quattro cifre) e W o P;
  • devono essere trasportati direttamente dal paese SPG all’UE per evitare elusioni.

Perché un bene sia originario di uno dei paesi SPG è necessario che risponda ad una delle seguente regole d’origine contenute dal regolamento 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015  che nel proprio allegato  22-03 parte II indica le regole d’origine alle quali l’esportatore si deve attenere.

 

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