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Autoconsumo da fonti rinnovabili e articolo 42 bis Decreto legge 162 del 2019

L’articolo 42 bis del decreto legge 162 del 2019 consente l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o la costituzione di comunita’ energetiche rinnovabili (CER) .

In particolare, i consumatori di energia elettrica possono:

a) associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

b) realizzare comunita’ energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

I clienti/consumatori finali si associano nel rispetto delle seguenti condizioni: “ a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita’ di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attivita’ commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunita’ energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorita’ locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita’ di energia rinnovabile non puo’ costituire l’attivita’ commerciale e industriale principale; c) l’obiettivo principale dell’associazione e’ fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita’ ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita’, piuttosto che profitti finanziari; d) la partecipazione alle comunita’ energetiche rinnovabili e’ aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili…”.

Una volta costituite, le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunita’ energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) impianti con potenza non superiore ai 200 Kw, si legge infatti “…i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001…”;

b) consivisione dell’energia; si legge infatti: “… i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa e’ pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati…”;

c) autoconsumo istantaneo per cui “…l’energia e’ condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che puo’ avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e)…”;

d) medesima cabina di trasformazione per cui “…nel caso di comunita’ energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione…”;

e) medesimo edificio o condominio nel senso che: “…nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio…”.

Il medesimo articolo chiarisce che i clienti finali associati in una delle configurazioni analizzate (CER o comunità di autoconsumo)

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato

Aggiunge che:

a) sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

b) l’autoconsumo è incentivato ma non può beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne’ al meccanismo dello scambio sul posto;

c) è possibile la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’ ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire: l’individuazione, il valore delle componenti tariffarie; un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni; la previsione dell’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento di oneri e delle diverse componenti tariffarie; l’individuazione delle modalita’ per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita’ energetiche rinnovabili.

Il GSE si occupa della incentivazione dell’autoconsumo

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