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Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale
In caso di reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito, come quello affrontato dalla Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 9515 del 14 aprile 2026, il mittente deve comunicare prima di tale operazione il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all’ufficio finanziario competente sull’impianto o deposito mittente. Invece, nell’ipotesi in cui il prodotto sia stato già immesso in consumo, un operatore nell’esercizio della propria attività economica, prima della remissione nel regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del TUA deve effettuare comunicazione all’UTF ed è presentata domanda di rimborso dell’accisa assolta; Il trasferimento al…