Prevalenza della sostanza sulla forma: la mancanza di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo

Nasce l’obbligazione doganale se un bene è introdotto nel territorio doganale unionale per essere sottoposto a delle lavorazioni, senza alcuna autorizzazione al perfezionamento attivo e poi riesportato?
La sentenza del Tribunale UE, Seconda Sezione, a cinque giudici del 21 ottobre 2026 causa T‑383/25 conferma che in presenza di buona fede ed effettiva fuoriuscita del bene non nasce l’obbligazione doganale. Applica un approccio di prevalenza della sostanza sulla forma.
In particolare, l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale unionale (anche CDU) prevede che l’obbligazione doganale sorta in forza dell’articolo 79 di tale testo normativo si estingua quando sia dimostrato che:
- le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione;
- la persona interessata non abbia commesso un tentativo di frode ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 6, del predetto atto normativo.
Infatti è opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore.
A tal riguardo, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, letto alla luce del considerando 38 e in combinato disposto con l’articolo 124, paragrafo 6, di tale codice, è diretto a consentire, in assenza di un tentativo di frode, l’estinzione dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’articolo 79 di detto codice, qualora, malgrado l’inosservanza di talune condizioni o obblighi derivanti dal medesimo codice, risulti dimostrato che le merci non siano state utilizzate in maniera da giustificare l’imposizione di dazi e che esse siano uscite dal territorio doganale dell’Unione (sentenza dell’8 ottobre 2020, Combinova, C‑476/19, EU:C:2020:802, punto 32).
In particolare, la nozione di «merci utilizzate», ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, dev’essere intesa solo all’utilizzo che fa, di per sé, sorgere un’obbligazione doganale (sentenza dell’8 ottobre 2020, Combinova, C‑476/19, EU:C:2020:802, punto 33).
Inoltre, l’inosservanza delle condizioni formali previste dal codice doganale non può, di per sé, ostare all’applicazione di determinate disposizioni di tale codice dirette ad attenuare le conseguenze di un inadempimento delle obbligazioni doganali, tra i quali figura l’obbligazione prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), di detto codice, dal momento che tali disposizioni sono precisamente concepite per essere applicate in situazioni risultanti da un siffatto inadempimento. L’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale sarebbe quindi ampiamente privato di effetto utile se venisse interpretato nel senso che esso non può essere applicato ove le merci non siano state vincolate al regime di perfezionamento attivo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 giugno 2025, Palmstråle, C‑125/24, EU:C:2025:431, punto 33).
Pertanto, il solo fatto che le operazioni di trasformazione non siano state formalmente autorizzate nell’ambito del regime di perfezionamento attivo non può, di per sé, ostare all’estinzione dell’obbligazione doganale qualora le condizioni previste all’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale, letto alla luce del suo considerando 38, siano peraltro soddisfatte.
D’altronde, giova ricordare che il codice doganale prevede la possibilità di concedere un’autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo con effetto retroattivo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 211, paragrafo 2, di tale codice.