accise e imposte di consumo

Accise e prescrizione: alcune considerazioni sul SOAC

La prescrizione in materia di accise è stata oggetto di riflessione della Corte di Cassazione la quale con ordinanza n.10058 del 6 aprile 2025 ha ribadito che la prescrizione quinquennale decorre dal momento della scoperta o dell’autodenuncia del comportamento attivo o omissivo.

La mancata annotazione di partite di olio lubrificante è un comportamento omissivo? Tale condotta tenuta è, secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. V, ord., 16/03/2022, n.8649; n. 29204 del 12/11/2019) un comportamento volto a celare la debenza dell’accisa.

Da quando decorre la prescrizione in materia di accise ? In caso di mancata annotazione di partite di olio lubrificante il termine per la prescrizione parte dal momento della scoperta della condotta omissiva. Al riguardo, l’articolo 15 del testo unico delle accise (d.lgs. 504/1995)  così recita:  “ 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell’indebita restituzione ovvero dell’irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.
  2. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell’Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
  3. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
  4. La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
  5. Semprechè non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d’imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
  6. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30”.

Si tratta di una situazione per la quale le indagini dell’Amministrazione finanziaria o l’ autodenuncia del contribuente (Cass., Sez. V, 22 novembre 2021, n. 35903; Cass., Sez. V, 20 ottobre 2020, n.22707) sostituiscono l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale.

Si tratta di contributi importanti per la futura definizione degli elementi che un soggetto SOAC deve considerare per il mantenimento della propria qualifica. Infatti, il SOAC deve dimostrare la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative. Si tratta di un criterio il cui rispetto richiede un’adeguata professionalità e cioè conoscenza della normativa e un sistema di monitoraggio e auditing interno il quale, pur essendo riconducibile alle obbligazioni dettate dal decreto legislativo 231/2001, rappresenta uno strumento di controllo e miglioramento continui. Pertanto, è possibile affermare che dalla conformità alle prescrizioni fiscali, la professionalità e monitoraggio interno debba discendere una adeguata organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.