CBAM: il quadro generale e le novità del regolamento UE 2023/2083 dell’8 ottobre 2025

Il regolamento 2023/2083 dell’8 ottobre 2025 apporta semplificazioni e misure di rafforzamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere o carbon border adjustment mechanism.
In primo luogo vale la pena rispondere alla seguente domanda: cos’è il CBAM? Il CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere o carbon border adjustment mechanism) è l’insieme di norme unionali in virtù delle quali operatore economico che importa in Unione europea alcuni beni:
- Entro il 1 gennaio 2026 deve acquisire la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM;
- deve dichiarare quanta anidrite carbonica è stata emessa per realizzare il prodotto importato attraverso la dichiarazione annuale. Per la prima volta questa dichiarazione deve essere presentata nel 2027[1];
- sulla base dell’anidride carbonica dichiarata deve restituire il numero corrispondente di certificati entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di importazione delle merci.
Quali sono le semplificazioni e novità apportate dal regolamento 2023/2083 dell’8 ottobre 2025? Il CBAM non si applica a: a) merci destinate o trasportate per attività militari; b) energia elettrica ed idrogeno prodotti nella piattaforma continentale; c) merci il cui quantitativo annuale non supera la “soglia unica basata sulla massa”[2]; d) attenzione nei confronti dell’“importatore”[3] e rappresentante indiretto. Si ricorda che viene introdotta, come spesso auspicato da dogana sostenibile, la qualifica dell’AEO nella disciplina generale del CBAM.
E’ poi necessario che l’operatore economico dotato della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato consideri dal 2027 la necessità di garantire che il numero di certificati CBAM sul proprio conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile, determinato con riferimento a uno degli elementi seguenti:
- a) i valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV senza la maggiorazione di cui al punto 4.1 dello stesso;
oppure
- b) il numero di certificati CBAM restituiti a norma del paragrafo 1 per l’anno civile precedente l’anno della restituzione, a condizione che la dichiarazione doganale di importazione delle merci faccia riferimento alle stesse merci con il codice NC e i paesi di origine della dichiarazione CBAM presentata nell’anno civile precedente l’anno in corso.
L’operatore economico deve inoltre considerare che:
- il primo novembre di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM;
- Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.
- Le autorità doganali comunicato alla Commissione le peculiarità e le quantità dei beni importati.
Infine, vale la pena chiedersi: cos’è l’AEO? L’AEO è un’autorizzazione che definisce il proprio possessore come un soggetto affidabile. Viene concessa dopo un audit onnicomprensivo che coinvolge tutti i processi aziendali i quali direttamente o indirettamente sono capaci di incidere sull’obbligazione doganale. E’ l’unica autorizzazione che modifica il soggetto passivo d’imposta del modulo tributario del dazio e, in generale, dei diritti di confine.
[1] L’articolo 6 del regolamento 2023/956 viene modificato dall’aggiunta del seguente comma:” La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:
- a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, comprese le merci importate al di sotto della soglia unica basata sulla massa;
- b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell’articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, verificate conformemente all’articolo 8;
- c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo a norma dell’articolo 9 e dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31;
- d) se del caso, copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato VI.»
[2] Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale
[3] la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;»;