Periodo definitivo CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato

L’adempimento delle obbligazioni legate al CBAM diventano un’attività sempre più importante per gli operatori economici che importano i beni coperti da tale normativa (acciaio, alluminio, idrogeno, fertilizzanti ed energia elettrica). In questo contesto propedeutico all’entrata in vigore del periodo definitivo del CBAM che parte dal 1 gennaio 2026, l’ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Tale soggetto deve dimostrare la propria affidabilità alla CBAM authority (MASE) attraverso l’invio di una serie di dichiarazioni e la descrizione dei processi di monitoraggio e compliance interni.
Si ricorda che il secondo comma dell’articolo17 del regolamento 956/2023 così recita in materia di “dichiarante CBAM autorizzato”: “ I criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono i seguenti:
- a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
- b) il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
- c) il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
- d) al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013”.
Al riguardo si riporta l’avviso di ADM del 21 ottobre 2025: “ La Commissione Europea ha annunciato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026.
A partire da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento unionale.
Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli operatori economici – importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM – di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, dovranno essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato.
Si evidenzia che, salvo eventuali deroghe, in caso di mancata conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, si potranno determinare le seguenti conseguenze:
✓ blocco delle merci alla frontiera;
✓ rifiuto dello sdoganamento;
✓ applicazione di sanzioni.
Per informazioni dettagliate e aggiornate, si invita a consultare regolarmente le seguenti fonti:
– Il sito ufficiale del CBAM curato dai Servizi della Commissione:
– la sezione dedicata al CBAM sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism – Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Quest’ultima rimanda, altresì, per ulteriori informazioni, alla pagina istituzionale dell’Autorità competente in materia MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (EU ETS – Italia :: CBAM).
ADM svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che solo gli operatori in possesso della citata autorizzazione potranno importare merci soggette al CBAM e, a tal proposito, si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per assicurare un’attuazione armonizzata ed efficace del CBAM in tutta l’Unione Europea”.