Valore in dogana criteri UE
Il valore in dogana è uno dei tre pilastri dell’obbligazione doganale ed è spesso interpretato dalla giurisprudenza europea.
E’ Interessante, tra l’altro, richiamare i seguenti punti della sentenza n. C‑187/21 pubblicata il 9.06.2022 dalla Quinta Sezione della Corte di giustizia europea, per cui:
• nel determinare il valore in dogana, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare le informazioni contenute nella banca dati nazionale che compila e gestisce, senza che tale autorità doganale sia tenuta, ove le informazioni siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni detenuti dalle autorità doganali di altri Stati membri o dai servizi e dalle istituzioni dell’UE;
• l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, nella determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni effettuate dal richiedente lo sdoganamento, anche se tali valori non sono stati contestati né da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri;
• Il concetto di merci esportate “nello stesso momento o all’incirca nello stesso momento” delle merci oggetto di valutazione nel determinare il valore in dogana un’autorità doganale può limitarsi a utilizzare i dati relativi ai valori di transazione che coprono un periodo di 90 giorni, inclusi 45 giorni prima e 45 giorni dopo lo sdoganamento della merce da valutare.