compliance e AEO

Due diligence deforestazione e degrado forestale (EUDR): una nuova sfida per gli operatori economici. Analisi della due diligence

Il contrasto alla deforestazione e al degrado forestale a partire dal 2026 rappresenta un importante elemento della customs compliance degli operatori economici nelle proprie attività di importazione, immissione in consumo ed esportazione nonché di messa a disposizione nel mercato unionale; ciò è richiesto dal regolamento 2023/1115 del 31 maggio 2023 “relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010”.

Le materie prime interessate sono: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno realizzate attraverso deforestazione ( conversione ad uso agricolo antropogenica o mena di una foresta ) o degrado forestale (cambiamenti strutturali della copertura forestale).

L’operatore non può immettere sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:

  1. a) i prodotti interessati sono non conformi;
  2. b) l’esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;
  3. c) l’operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

In particolare, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

La dovuta diligenza comprende:

  • Descrizione dei prodotti interessati: a) descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione; b) quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilo grammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza; c) paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso; d) geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall’immissione o dalla messa a disposi zione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti; e) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati; f) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati; g) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero; h) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata.
  • Valutazione del rischio (risks assessment): tale processo si basa sui seguenti criteri: “ …b) presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso; c) presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso; d) consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso; e) esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata; f) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso; g) fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile; h) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea; i) complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate; j) rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale; k) conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l’attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione…”

L’operatore economico, in tutta la sua catena dell’approvvigionamento (Supply chain) deve adottare un approccio propositivo e attivo e, pertanto, deve: a) la richiedere di informazioni, dati o documenti supplementari; b) svolgere indagini o audit indipendenti; c) adottare modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI.

L’operatore economico, deve basare la sua dichiarazione di due diligence sul rispetto  della legislazione pertinente del paese di produzione che comprende:

1. diritti d’uso del suolo;

2.tutela dell’ambiente;

3.norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;

4.diritti di terzi;

5.diritti dei lavoratori;

6.diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;

7.principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

8.disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.