Il dichiarante CBAM autorizzato: una nuova forma di compliance doganale

Lo status di dichiarante CBAM autorizzato rappresenta il requisito principale per l’importazione di alcuni prodotti all’interno dell’UE a partire dal 1 gennaio 2026.
L’art. 4 del Regolamento UE 2023/956 prevede che “Le merci sono importate nel territorio doganale dell’Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato”. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro, o un rappresentante doganale indiretto, deve presentare domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (DAC), attraverso il registro CBAM di cui all’Authorization Management Module.
L’iscrizione in tale portale e l’ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato richiedono il caricamento dei seguenti dati:
- a) nome, indirizzo e recapito del richiedente;
- b) numero codice EORI;
- c) principale attività economica esercitata nell’Unione;
- d) certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica; f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
- g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo; h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
Si tratta in altri termini della trasposizione in termini operativi dei criteri indicati dall’articolo 17 del regolamento 956/2023 che così recita: “ . I criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono i seguenti:
- a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati
a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
- b) il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
- c) il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
- d) al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013”.
In particolare, il criterio delle violazioni gravi e ripetute viene soddisfatto se il richiedente: – non risulta essere oggetto di decisioni amministrative o giudiziarie, adottate negli ultimi tre anni, che attestino viola zioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento CBAM o dei suoi atti delegati e di esecuzione; – non ha precedenti di reati gravi connessi alla loro attività eco nomica nei cinque anni precedenti la domanda. Il richiedente deve allegare i seguenti allegati: Allegato 1: dichiara zione sostitutiva dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; – Allegato 2: dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e del casellario giudiziale; – Allegato 3: dichiarazione assenza viola zioni in materia di abuso di mercato; – Allegato 4: dichiara zione sostitutiva di certificazione antimafia; – Allegato 5: Eventuale attestazione della titolarità di autorizzazione AEO e relativo numero.
Il requisito della capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obbli ghi a norma del regola mento CBAM viene dimostrato se dimostra che a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare; b) il richiedente non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all’importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria; c) il richiedente dimostra una capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obbli ghi e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell’attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi al tra informazione finanziaria; d) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa idonea all’adempimento degli obblighi stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certi ficati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 6, e 7 dovranno essere prodotti e sottoscritti dal richiedente, dalle persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente e dalle persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente, così come previsto dall’ art. 9 del regolamento esecuzione (UE) 2025/486. È di tutta evidenza come il soggetto autorizzato debba effettuare un automonitoraggio costante delle proprie attività collegate alla normativa CBAM, in quanto – ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 2023/956 – “Il dichiarante 5 CBAM autorizzato informa senza indugio l’autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l’adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell’articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell’autorizzazione ivi concessa”.