accise e imposte di consumo

IRBA contraria al diritto UE e da disapplicare secondo la Corte Costituzionale

L’IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione)continua a far parlare di sé nonostante sia un tributo ormai abrogato ( dall’art. 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha stabilito che l’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 158 del 1990, l’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 e l’art. 13, comma 3, della legge n. 549 del 1995, insieme ad altre previsioni di fonti legislative statali recanti disposizioni sull’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, «sono abrogati»).

Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza 100/2024 del 11 aprile 2024 ha segnalato:

  1. L’incompatibilità dell’IRBA con il quadro normativo europeo. Infatti, la sentenza rileva che: “…Detto art. 1, paragrafo 2, al quale la giurisprudenza di legittimità riconosce efficacia diretta (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 26 maggio 2023, n. 14790), consente ai Paesi membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, a condizione che il tributo risponda a finalità specifiche e sia conforme alle norme fiscali dell’Unione sulle accise o sull’IVA, per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, fermo restando che sono escluse le disposizioni relative alle esenzioni (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 22 giugno 2023, in causa C-833/21, Endesa Generación SAU, punto 37). Tale disciplina tiene conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del frequente ricorso alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio (Corte di giustizia UE, ordinanza 7 febbraio 2022, in causa C-460/21, Vapo Atlantic SA), in linea con il Considerando n. 2 della stessa direttiva 2008/118/CE, il quale individua il fine dell’armonizzazione delle condizioni della riscossione delle accise nella garanzia del funzionamento del mercato interno. 4.1.– Come evidenziato dalla Corte di giustizia UE (sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet, punto 36; 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France sas, punto 36), i requisiti della finalità specifica del tributo e della sua conformità alle norme fiscali dell’Unione hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In merito al primo degli indicati requisiti, la Corte di giustizia UE ha più volte precisato che esso non deve ridursi ad un obiettivo puramente di bilancio e di entrata (ordinanze Vapo Atlantic SA, punti 19 e seguenti, e 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta, punti 27 e seguenti; sentenza La Messer France sas, punti 34 e seguenti)…” ed ancora “…La stessa giurisprudenza europea ha anche chiarito che, poiché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la presenza di tale obiettivo non esclude, di per sé sola, che il tributo soddisfi, al contempo, il requisito della finalità di cui all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In assenza di un meccanismo di destinazione del gettito predeterminato, una finalità specifica sussiste, però, solo qualora l’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura – e, segnatamente, riguardo alla materia imponibile o all’aliquota di imposta –, in modo tale da realizzare tale finalità influenzando il comportamento dei contribuenti, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi volta a scoraggiarne il consumo (Corte di giustizia UE, ordinanza Vapo Atlantic SA, punto 27; sentenza Tallinna Ettevõtlusamet, punto 42)…”
  2. Incompatibilità con la giurisprudenza europea e nazionale: “…È sulla scorta di tale interpretazione che, come riferito, tanto i giudici di merito, quanto la Corte di cassazione hanno iniziato a disapplicare le disposizioni abrogatrici dell’imposta di cui si tratta, sopra richiamate, nella parte in cui esse hanno attribuito al tributo una residuale efficacia impositiva in relazione alle obbligazioni insorte anteriormente alla sua soppressione, e a ritenere, di conseguenza, non dovuta l’IRBA relativa alle annualità precedenti al 2021 (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 31 luglio 2023, n. 23201; 19 giugno 2023, n. 17529 e n. 17436; 26 maggio 2023, n. 14790, n. 14699 e n. 14697; 25 maggio 2023, n. 14606; 8 marzo 2023, n. 6966, n. 6961, n. 6956, n. 6943, n. 6923 e n. 6903; 7 marzo 2023, n. 6860, n. 6858 e n. 6853; 6 marzo 2023, n. 6687)…”.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha statuito l’assoluta incompatibilità dell’IRBA con il diritto unionale e quindi la necessità di disapplicarla anche nella parte in cui prevede una validità transitoria.