circular economy,  compliance e AEO

F-Gas, sostenibilità e compliance doganale: come fare per importare, esportare F-gas

La disciplina europea degli F-gas (gas fluorurati a effetto serra) trova una nuova sistemazione attraverso il regolamento 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014,    il quale:

  1. stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  2. impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  3. impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  4. stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  5. stabilisce norme in materia di comunicazione.

Entra in vigore il 27 febbraio 2024 con le seguenti eccezioni:

  • L’articolo 12 e l’articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • L’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

Abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Da un punto di vista meramente doganale e del commercio internazionale il regolamento UE 2024/573 fornisce le seguenti definizioni:

  • operatore: l’impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell’operatore in circostanze specifiche;
  • immissione sul mercato: l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio;
  • importazione: l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»), e comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • esportazione: l’uscita, di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo.

L’importatore deve essere preventivamente registrato nel portale europeo F-GAS attraverso cui richiedere e vedersi assegnate le licenze di importazione.  Infatti, il medesimo regolamento afferma che: “…L’importazione e l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione….tranne in caso di stoccaggio temporaneo…”.

L’operatore economico, nel suddetto portale, può effettuare le seguenti operazioni: “… a) l’importazione o l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne in caso di stoccaggio temporaneo quale definito all’articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013; b) presentare una dichiarazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 3; c) ricevere un’assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, o effettuare o ricevere un trasferimento di quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, o effettuare o ricevere l’autorizzazione a usare quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, o delegare l’autorizzazione a usare quote a norma dell’articolo 21, paragrafo 3; d) fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) ad e); e) svolgere qualsiasi altra attività che richieda la comunicazione dei dati a norma dell’articolo 26; ricevere diritti di produzione a norma dell’articolo 14 ed effettuare o ricevere un trasferimento e un’autorizzazione di diritti di produzione di cui all’articolo 15; verificare le comunicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8…”.

Un altro aspetto importante che l’operatore economico deve tenere in considerazione nella gestione delle proprie attività doganali è costituito dalla dichiarazione di conformità corredata da una dichiarazione giustificativa  “…

  1. a) che stabilisce l’origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
  2. b) che identifica l’impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l’identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;
  3. c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall’UNFCCC per l’incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;
  4. d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell’importazione. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione….”.

Tale dichiarazione di conformità è richiesta poiché  è vietata l’immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra.

Infatti, l’unica eccezione a tale divieto è rappresentata dal caso in cui il produttore o l’importatore non dimostri che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Si tratta di un sistema di phasing-out[1] in cui a scadenze regolate dall’articolo 11 e dall’allegato IV, una serie di prodotti non potranno più essere fabbricati, importati o riesportati.

Il regolamento 2024/573 nel proprio articolo 22 disciplina l’attività di controllo e vigilanza alla frontiera. Infatti, tale norma prevede che “…in caso di importazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l’importatore o, se l’indicazione non è disponibile, il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione, l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana: numero di registrazione nel portale F-Gas; b) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); c) massa netta dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature e loro parti; d) codice delle merci con il quale le merci sono classificate [classificazione doganale]; e) tonnellate di CO2 equivalente dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti…”.

In questa prospettiva, le autorità doganali possono verificare se l’importatore “…disponga delle quote o delle autorizzazioni a usare le quote previste nell’ambito del presente regolamento prima di immettere le merci in libera pratica….” E verificano la sua iscrizione nel portale F-GAS e quando è il caso possono chiedere la dichiarazione di conformità e le prove della compliance.

Le autorità doganali devono basarsi su l’analisi dei rischi che tenga conto di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra e sui precedenti di conformità dell’impresa.

Possono inoltre adottare e promuovere tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze, i prodotti e le apparecchiature oggetto del presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio.

***

Le linee Guida di Confindustria sulla costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (edizione 2021):

  1. prevedono che il MOG (modello organizzazione e gestione) richiesto dal Decreto legislativo n.231/2021 si estende anche alla “Gestione delle sostanze lesive dell’ozono” (articolo 3 legge 549/1993);
  2. Suggeriscono di stabilire modalità e criteri per:
  • il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell’utilizzo e dismissione dell’asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

La gestione dei beni contenti sostanze che danneggiano l’ozono (frigoriferi, condizionatori, ecc) riguarda sia il fabbricante sia l’importatore. Quindi, è un’attività che deve essere inclusa nella gestione delle analisi, monitoraggio e piani di miglioramento previsti dall’AEO.

[1] Si ricordi il primo comma dell’articolo 25: “…A decorrere dal 1o gennaio 2028 sono vietate l’importazione e l’esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili a tali gas…”