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2024 dichiarazione energia elettrica: cosa fare e gli approfondimenti normativi

La circolare n.30 emanata il 27 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli informa che il contenuto della dichiarazione annuale di consumo e produzione dell’energia elettrica, da presentare entro il 31 marzo 2024 ai sensi dell’art.53, commi 8 e 9, del D.lgs 504/95 (TUA), è stato modificato.

Consta dei seguenti allegati:

  1. MODELLO AD-1 – Recante, in formato .xlsx, la dichiarazione Energia Elettrica – anno d’imposta 2023.
  2. Allegato al Modello AD-1 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2023.

Il medesimo atto di prassi segnala che la dichiarazione può essere inviata, entro il marzo 2024, scegliendo tra System to System (S2S) e User to System (U2S) seguendo le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 in merito all’identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione.

La circolare n.30 evidenzia le seguenti novità dichiarative:

  1. “…Nella denominazione del prospetto dei QUADRI A, B, C, E è stato precisato il termine “OFFICINA”, al fine di evidenziare che la compilazione è dovuta dagli esercenti tali impianti (cosiddetti, soggetti obbligati con licenza)…”;
  2. “…Il QUADRO G è stato rinominato come ENERGIA ELETTRICA USCENTE, invece che “ceduta”, al fine di evidenziare la natura fisica dei flussi di energia ivi dichiarati. Trattasi, infatti, di energia uscente dalla rete (di trasmissione, di distribuzione, RIU(5)) a cui la dichiarazione si riferisce ovvero di fornitura da officina ad altra officina. La legenda della TIPOLOGIA DI USCITA è stata conseguentemente aggiornata. I dettagli sulla valorizzazione del quadro, in funzione dell’attività svolta dal dichiarante, sono esposti nelle istruzioni allegate alla presente circolare…”;
  3. “…Per quanto concerne, in particolare, il predetto coordinamento con le comunicazioni mensili, relativamente alla TIPOLOGIA DI USCITA D) – DISTRIBUZIONE AL CONSUMO PER CONTO TERZI (UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE), si evidenzia che i distributori dell’energia elettrica dovranno elencare i quantitativi complessivamente fornite nell’anno presso i POD, per ciascun utente della distribuzione, senza ulteriore partizione per codici catastali dei comuni in cui i POD stessi sono ubicati. In altri termini, per l’energia elettrica distribuita al consumo, il distributore dovrà elencare una sola volta ciascun utente della distribuzione nel campo CODICE IDENTIFICATIVO DESTINATARIO, associando la quantità di energia elettrica allo stesso complessivamente fornita nell’anno tramite la rete cui la dichiarazione si riferisce, prescindendo dal comune in cui i POD sono ubicati. Conseguentemente, per la TIPOLOGIA DI USCITA D il campo CODICE CATASTALE DEL COMUNE non dovrà essere valorizzato…”.

***FUSIONE E DICHIARAZIONE CONSUMO E PRODUZIONE***

In merito alla dichiarazione di consumo e produzione si segnala che Agenzia delle accise dogane e monopoli (ADM) con la propria nota n.900 del 2 gennaio 2023 ha fornito alcuni dettagli in merito fusione di società e la gestione degli adempimenti dichiarativi in esame.

In particolare, ADM ha segnalato che:

  1. A norma del comma 1 dell’art. 2504-bis cod. civ. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
  2. fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società da essa interessate operano come entità distinte ed autonome, ciascuna titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità in seno agli Uffici preposti alla loro;
  3. l’attività svolta dalla società incorporata prima della stipula dell’atto di fusione deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante. Ciò vuol dire che deve essere oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente al suddetto periodo;
  4. successivamente alla stipula dell’atto di fusione la società incorporante subentra alla società incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria.
  5. La società incorporante o la nuova società provvede a versare sulle proprie contabilità di ambito corrispondenti ai territori di fornitura i ratei in precedenza dovuti dall’incorporata in relazione all’attività predetta;

Si tratta di un atto di prassi molto importante che trova applicazione nelle operazioni societarie nel mercato delle energie rinnovabili dove spesso ogni impianto fotovoltaico, impianto eolico, impianto a biomasse è posseduto da una special purpose vehicle e cioè una società di scopo.

 

***RIFERIMENTI NORMATIVI E APPROFONDIMENTI OPERATIVI***

L’articolo 53 bis comma 3 del Decreto legislativo (D.lgs) n.504 del 26 ottobre 1995 recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”costituisce il fondamento giuridico della dichiarazione di consumo e produzione per cui “…3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati…”.

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla definizione della officina elettrica. In primo luogo, è opportuno segnalare quanto riportato dal TUA (Testo unico accise contenuto nel decreto legislativo 504 del 1995) come “…L’officina elettrica è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. Inoltre costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice…“.

Dal punto di vista pratico,  per attivare la propria officina elettrica è necessario effettuare un’adeguata denuncia al competente ufficio dell’Agenzia delle accise, dogana e monopoli e successivamente essere sottoposti a: la verifica formale della documentazione allegata alla denuncia, la verifica fisica presso l’impianto (verifica di primo impianto, seguita da altra verifica in caso di prescrizioni per adeguamenti dell’impianto), l’applicazione dei suggelli ai sistemi di misurazione, il pagamento della cauzione e il rilascio della licenza.

E’ bene ricordare che non è richiesta la licenza gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia prodotta