compliance e AEO

AEO, proporzionalità, sanzioni e riforma Leo

La legge sulla delega fiscale, approvata il 4 agosto 2023 prevede che il Governo adotti entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario nel e doganale rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale; l’8 agosto 2023 è stato istituito il comitato tecnico e i sottocomitati specifici per settori e imposte.

In ambito doganale, rivestirà un ruolo importante il nuovo inquadramento delle sanzioni amministrative doganali che dovranno essere sempre più basate sul principio di proporzionalità per cui l’articolo 42 del regolamento 2013/952 prevede che: “Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive” e il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 472/1997 il quale dispone quanto segue “…4.  Qualora  concorrano  circostanze  che  rendono   manifesta   la sproporzione tra l’entita’ del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo’ essere ridotta fino alla meta’ del minimo…”; in realtà sia la prima norma sia la seconda forniscono informazioni generiche senza, quindi, indicare quale sono le circostanze capaci di giustificare un intervento  modificativo.

Tale comma deve essere letto in relazione ai primi due della medesima norma per cui nella determinazione quantitativa della sanzione è necessario considerare: a) la gravità della violazione; b) la condotta dell’agente, c) l’opera da lui svolta per l’attenuazione o l’eliminazione delle conseguenze; d) la personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche sociali.

Infatti, la circolare 22/D del 28 dicembre 2015 dell’Agenzia delle Dogane per cui “…In relazione alla determinazione della sanzione amministrativa si ritiene opportuno richiamare il disposto di cui all’articolo 7 del D. Lgs n.472/1997, come modificato per effetto di quanto previsto dall’art.16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.158/2015. Nella determinazione quantitativa della sanzione dovrà, quindi, aversi riguardo alla gravità della violazione desunta, sia dall’ammontare del tributo la cui riscossione è impedita o messa in pericolo, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o più o meno gravemente colposa, tenuta dal trasgressore, nonché al comportamento successivamente adottato dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze antigiuridiche. Dovrà, altresì, tenersi conto anche della personalità dell’autore della violazione, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e delle sue condizioni economiche e sociali…”.  In particolare, la “personalità dell’autore della violazione coincide con l’aspetto soggettivo dell’obbligazione doganale e cioè con l’operatore economico il quale attraverso l’AEO diviene un soggetto affidabile. Infatti, la natura giuridica dell’AEO è quella appunto di certificare e misurare l’affidabilità del titolare.

In quest’ottica, sarebbe molto interessante che l’AEO, supportato dell’evidenza di monitoraggio periodici interni, possa assurgere con la “riforma Leo” a condizione generale soggettiva per l’applicazione del principio di proporzionalità.

Dal punto di vista pratico, l’AEO e la valutazione anche ex post della condotta dell’operatore economico dovrebbero essere presi in considerazione dall’autorità doganale per applicare già in fase amministrativa una sanzione ridotta o addirittura non applicarla per irrilevanza della condotta.

Per tale ragione, probabilmente, sarebbe interessante inserire nel TULD la definizione della natura giuridica dell’AEO e la modifica dell’articolo 303 TULD la quale, de facto, si sostanzia in un mero elenco di scaglioni in relazione ai quali si applica la sanzione.