compliance e AEO

Delega fiscale, sanzioni, AEO, compliance e affidabilità

Il 4 agosto 2023 è stato approvato il disegno di legge sulla delega fiscale (disegno di legge AC 1038-B del 23 marzo 2023) in materia di riforma del sistema fiscale e doganale italiano.  Questa legge prevede che il Governo adotti entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.

Per quanto riguarda il settore doganale e quello della tassazione ambientale (accise ed imposte di consumo) gli aspetti di maggiore rilevanza sono:

  • a revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
  • sanzioni doganali;
  • motivazione degli atti;
  • rafforzamento del principio dell’autotutela;
  • creazione di una normativa generale sull’accesso agli atti del processo tributario;
  • introduzione nel sistema del modello di organizzazione e gestione (MOG) previsto dal Decreto legislativo n.231/2001.

Per quanto riguarda il settore doganale, l’articolo 11 della predetta legge stabilisce alla lettera a) che: “…a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale…”. Dal punto di vista della compliance doganale è importante auspicare l’introduzione nel TULD (DPR 43 del 1973) di una definizione chiara e complessiva della natura dell’autorizzazione doganale AEO  (authorized economic operator) sottolineando che:

  1. è l’unica autorizzazione doganale che “definisce e descrive l’affidabilità” del soggetto passivo dell’obbligazione doganale;
  2. necessita di un audit effettuato sulla base dei processi aziendali che direttamente o indirettamente afferiscono o possono afferire all’obbligazione doganale e segue i quesiti indicati dal questionario di autovalutazione;
  3. si caratterizza per le costanti attività interne di: a)automonitoraggio;b) risk assessment; c) formazione doganale continua e, quindi, anche aggiornamento normativo;
  4. ha validità unionale ma può essere estesa a paesi terzi in caso di accordi di mutuo riconoscimento;
  5. può essere alimentata e rafforzata dalla compresenza di certificazioni ISO e di altre forme di compliance come il MOG richesto dal Decreto legislativo n.231 del 2001.

La titolarità dell’AEO e l’evidenza di continui monitoraggi interni, processi di risk assessment e formazione continua dovrebbero rappresentare il primo passo verso l’applicazione ( non solo da parte del giudice ma anche da parte degli uffici locali delle dogane) del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative doganali. Ciò non vuol dire che l’AEO gode di una forma di esenzione delle sanzioni ma, il funzionario delle dogane, una volta assicurato l’esatto recupero dei diritti contestati,dovrebbe analizzare, dandone atto nei verbali, l’affidabilità dell’operatore economico e la sua familiarità con l’infrazione contestata.

Quindi potrebbe nascere una presunzione, a favore dell’operatore economico, per cui un AEO, in linea di principio, dovrebbe commettere meno infrazioni perché dotato di un sistema di analisi dei processi interni che non consente il ripetersi della medesima condotta. Per tale ragione, non avrebbe senso applicare sanzioni sproporzionate o particolarmente afflittive, in quanto:

  • il rischio della perdita dello status “AEO” e, per l’effetto, soggetto affidabile sarebbe già dissuasivo;
  • Un soggetto che si automonitora, in teoria, dovrebbe commettere un numero minore di infrazioni e, soprattutto, dovrebbe evitare che si verifichino le medesime condotte;

Altro aspetto molto interessante della norma in esame è costituito dall’indirizzo di “…) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374…”. L’accertamento doganale diversamente da quello che succede ora dovrebbe considerare con attenzione l’affidabilità dell’operatore economico; l’autorità doganale dovrebbe valutare se l’operatore economico è AEO, se effettua monitoraggio, risk assessment e formazione e, dopo aver valutato nel processo verbale di constatazione e in quello di contestazione, l’effettiva condotta, per poi procedere alla formulazione della sanzione.

Sono rare, infatti, le note dell’amministrazione doganale dove si invita il funzionario a valutare la condotta; ad esempio si ricorda la nota 125443/R.U. “…Sdoganamento a posteriori di merci allo stato estero scortata da documento di transito T1…” per cui “…In sintesi, dunque, qualora merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1” non venga, per errore o negligenza, tempestivamente presentata alla dogana di destinazione, ma della quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica, sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 318 T.U.L.D., e non quella di cui all’art. 305, 1°co., stesso testo normativo….”.

Non esistono, invece, obblighi o inviti a valutare l’affidabilità dell’operatore economico (AEO).

Per finire, si ricorda l’articolo 7 del Decreto legislativo 472 del 1997 ai commi 1 e 2 il quale prevede che: “….1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita’ della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonche’ alla sua personalita’ e alle condizioni economiche e sociali….” E ancora “…2. La personalita’ del trasgressore e’ desunta anche dai suoi precedenti fiscali….”.