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Tutela e promozione del made in Italy: aspetti normativi

Il made in Italy (secondo la nota 155971 R.U del 30 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane) è stato oggetto di tutela con numerosi interventi normativi e giurisprudenziali finalizzati ad una più precisa regolamentazione degli obblighi in capo ai soggetti economici.

In particolare, si ricordano le seguenti  norme:

  • l’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per cui “…l’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del c.p…”;
  • circolare dell’Agenzia delle Dogane n.20/D del 13 maggio 2005 e nota prot. 2704 del 9 agosto 2005 del medesimo ente le quali chiarivano la portata delle  fattispecie di reato di falsa e fallace indicazione di provenienza e di origine, sia in importazione che in esportazione, prevedendo, nelle ipotesi in cui l’indicazione della denominazione e della sede dell’azienda possa ingenerare dubbi circa la sussistenza della seconda fattispecie di reato, di apporre la chiara indicazione “importato da: [nome e sede dell’impresa]”sull’etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza;
  • circolare n. 124898 del 9 novembre 09 del Ministero dello Sviluppo Economico che, tra le altre cose ha “… consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione…” e “…permesso altresì di evitare la contestazione in dogana di tale fattispecie di fallace indicazione, fornendo all’ufficio doganale di controllo una attestazione de titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sulla effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione…”.
  • i prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l’applicazione delle norme doganali in materia