Green economy, accise e legge delega fiscale 2023
L’accisa è un’imposta indiretta, a formazione progressiva e complessiva, monofase e legata al ciclo produttivo ma ora con l’articolo 12 della legge delega fiscale del 16 marzo 2023 dimostra la sua natura di tributo capace di realizzare politiche di natura ambientale.
La norma sopra citata, infatti, recita quanto segue: “…il Governo osserva…i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione
progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo
l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell’accisa agevolata o esente;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli maggiormente compatibili con l’ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti
energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto
delle disposizioni eurounitarie inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente
e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell’accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina di applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all’aggiornamento della platea dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all’evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all’applicazione della medesima imposta di consumo….”.
Questa norma, da un lato, definisce, in senso “additivo”, la funzione ambientale dell’accisa rispetto alle politiche di promozione fiscale dei prodotti energetici e dell’elettricità così come indicato dalle sue lettere a), b) e c) mentre dall’altro , in modo “sottrattivo” indica la necessità di limitare o eliminare i sussidi ambientalmente dannosi.
Indica queste linee guida di politica legislativa ribadendo la necessità di assicurare loro totale coerenza con l’ordinamento giuridico unionale (direttiva 2020/262 del 19 dicembre 2019 e gli atti a questa collegati) e conferma quanto previsto dal TUA (testo unico accise) all’articolo 65 sugli adeguamenti alla normativa comunitaria per cui“…Le disposizioni delle direttive della Comunita’ ((…)) europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU rispetto alla valuta
nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ((dell’economia e)) delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri…”. La medesima norma presuppone che le sue disposizioni attuative soprattutto per quanto riguarda eventuali esenzioni non violino il principio generale di sovracompensazione dei costi.
In questo contesto i carburanti sintetici ma anche i biocarburanti si inseriscono a pieno titolo nel package 55 (pacchetto di proposte per ridurre le emissioni nocive di almeno il 55% entro il 2030) e dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 entrato in vigore il 4 novembre 2016 mentre nel nostro sistema costituzionale trovano copertura dall’articolo 9 il cui comma aggiunto nel 2022 recita quanto segue: “…Tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»…”.
Ad ogni modo, partendo da questi presupposti, sembra interessante ribadire l’importanza di poter sviluppare carburanti sintetici (e-fuels) a partire da rifiuti plastici raccolti in mare ma anche sulla terra ferma e lavorati adoperando energia elettrica da fonti rinnovabili; ciò richiederebbe una serie di in esenzioni d’accisa per il prodotto finito che, per il principio di equivalenza, andrebbe sottoposto ad accisa e l’energia prodotta da fonti rinnovabili per mantenere il ciclo produttivo potrebbe godere di esenzioni.
Anche per quanto riguarda i biocarburanti e i biogas prodotti a partire da rifiuti liquidi e solidi connessi a strutture fognarie o prelevati da discariche oppure direttamente da esercizi pubblici e abitazioni private, si potrebbe pensare ad una politica fiscale di vantaggio (in termini di accisa e imposte di consumo sull’energia elettrica) a cui poter associare le agevolazioni legate alla ZES (zona economica speciale).