accise e imposte di consumo

Accise: chiarimenti su destinatario e speditore certificato

 

 

La circolare 3 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 3 febbraio 2023 specifica che: “…Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato…”.

Aggiunge che il destinatario certificato deve:

  • Essere in possesso di un deposito autorizzato o registrato;
  • Avere una preventiva autorizzazione;
  • Avere un’area dedicata ai prodotti che riceve;
  • Tenere una contabilità riservata a tali prodotti;
  • Notificare entro 24 l’arrivo della merce scortata da e-DAS unionale;
  • Prestare garanzia al 100% dell’accisa dovuta;
  • Iscrivere il suddetto e-DAs nell’adeguata contabilità;
  • Pagare l’accisa dovuta

L’istanza di richiesta dell’autorizzazione ad esercitare il ruolo di destinatario certificato deve contenere i seguenti dati: “…a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC; b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti; c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento; d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b); e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato; f) le modalità di contabilizzazione nei registri…”.

Invece, la medesima circolare, per lo speditore certificato:

  • non deve essere necessariamente un depositario;
  • deve possedere un’autorizzazione;
  • È tenuto alla registrazione degli estremi dell’e-DAS unionale e del luogo in cui i prodotti sono consegnati.

E’ importante sottolineare che lo speditore certificato può chiedere il rimborso (entro due anni dal pagamento delle accise) sono nel momento in cui ricorrano le seguenti condizioni:

– dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte del medesimo;

– della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione;

– del versamento dell’accisa da parte del destinatario certificato nel predetto Stato membro.