Accise: chiarimenti su destinatario e speditore certificato
La circolare 3 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 3 febbraio 2023 specifica che: “…Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato…”.
Aggiunge che il destinatario certificato deve:
- Essere in possesso di un deposito autorizzato o registrato;
- Avere una preventiva autorizzazione;
- Avere un’area dedicata ai prodotti che riceve;
- Tenere una contabilità riservata a tali prodotti;
- Notificare entro 24 l’arrivo della merce scortata da e-DAS unionale;
- Prestare garanzia al 100% dell’accisa dovuta;
- Iscrivere il suddetto e-DAs nell’adeguata contabilità;
- Pagare l’accisa dovuta
L’istanza di richiesta dell’autorizzazione ad esercitare il ruolo di destinatario certificato deve contenere i seguenti dati: “…a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC; b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti; c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento; d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b); e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato; f) le modalità di contabilizzazione nei registri…”.
Invece, la medesima circolare, per lo speditore certificato:
- non deve essere necessariamente un depositario;
- deve possedere un’autorizzazione;
- È tenuto alla registrazione degli estremi dell’e-DAS unionale e del luogo in cui i prodotti sono consegnati.
E’ importante sottolineare che lo speditore certificato può chiedere il rimborso (entro due anni dal pagamento delle accise) sono nel momento in cui ricorrano le seguenti condizioni:
– dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte del medesimo;
– della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione;
– del versamento dell’accisa da parte del destinatario certificato nel predetto Stato membro.