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Accise, fabbricazione, esenzioni: nuove regole a partire dal 13 febbraio 2023

viaggiatori accise e depositofiscale
viaggiatori accise depositofiscale

 

Il 13 febbraio 2023 (save the date) entrano in vigore gli articoli 13,14,15 della direttiva 2020/262 del  19 dicembre 2019.

Questa direttiva entrata in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione:

  • È stata recepita in Italia decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180;
  • aggiorna il TUA (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Lgs. n. 504 del 1995)

In particolare, l’articolo 13 disciplina i casi di “…Esenzioni dal pagamento dell’accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi…” per cui “…Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare…”.

Fornisce le definizioni di:

  1. punto vendita in esenzione d’accisa: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri
  2. trasporto nei bagagli personale dei viaggiatori: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo (non membro dell’UE).

Invece, l’articolo 14 stabilisce che sono gli Stati membri a stabilire norme sulla “…fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio…”in regime di deposito fiscale. Al riguardo, l’articolo 15 stabilisce che il regime di deposito fiscale viene istituito attraverso l’autorizzazione e richiede che il titolare sia tenuto :

“…a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa;

  1. b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
  2. c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
  3. d) a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione ….;
  4. e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte…”

 

Per concludere queste sono le regole base per la produzione di idrocarburi, efuels, prodotti destinati alla combustione e carburazione, idrogeno e in generale dei prodotti energetici