Valore in dogana software, intangibles e circular economy
Il reale valore economico del bene importato deve essere quello indicato in dogana. Infatti, la determinazione del valore richiede il calcolo di tutta una serie di beni e servizi che hanno contribuito alla sua formazione.
Proprio in merito alla formazione del valore, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-509/19 del 10 settembre 2020 ha ribadito che gli elementi immateriali incorporati nelle merci importate (ad esempio da uno dei paesi PEM) devono essere compresi nel calcolo del valore in dogana.
In sintesi, secondo la Corte di Giustizia, è necessario che:
- a) Il software che aggiunga o migliori una qualità o funzione dell’autoveicolo aumentandone il valore;
- b) Venga fornita la prova del legame (oggettivo e quantificabile) tra software e parte migliorata
In particolare, il valore:
- a) insieme alla classificazione e all’origine, è uno degli elementi da valutare per la determinazione del “quanto pago” quando importo;
- b) è determinato, principalmente, su “prezzo effettivamente pagato o da pagare” o, in certi casi e con un’autorizzazione specifica (CVA customs value agreement), può essere calcolato in modo forfettario;
- c) rappresenta uno dei pilastri per il rilascio e il mantenimento dell’AEO.
Infine, il valore può essere oggetto di controlli da parte della dogana che ha il potere di chiedere informazioni ed eventualmente applicare sanzioni in caso di mancata inclusione del software e altri intangibles. Si tratta di elementi da tenere in grande considerazioni per i futuri sviluppi delle green economy (per esempio: per le parti di torri eoliche, impianti fotovoltaici, impianti a biomasse, idrogeno, biocarburanti, e-fuels) e circular economy.