Dichiarazione di consumo e produzione e fusione di società
L’Agenzia delle accise dogane e monopoli (ADM) con la propria nota n.900 del 2 gennaio 2023 ha fornito alcuni dettagli in merito fusione di società e la gestione degli adempimenti in materia di dichiarazione di consumo e produzione per energia elettrica e gas.
In particolare, ADM ha segnalato che:
- A norma del comma 1 dell’art. 2504-bis cod. civ. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società da essa interessate operano come entità distinte ed autonome, ciascuna titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità in seno agli Uffici preposti alla loro;
- l’attività svolta dalla società incorporata prima della stipula dell’atto di fusione deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante. Ciò vuol dire che deve essere oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente al suddetto periodo;
- successivamente alla stipula dell’atto di fusione la società incorporante subentra alla società incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria.
- La società incorporante o la nuova società provvede a versare sulle proprie contabilità di ambito corrispondenti ai territori di fornitura i ratei in precedenza dovuti dall’incorporata in relazione all’attività predetta;
Si tratta di un atto di prassi molto importante che trova applicazione nelle operazioni societarie nel mercato delle energie rinnovabili dove spesso ogni impianto fotovoltaico, impianto eolico, impianto a biomasse, idrogeno è posseduto da una special purpose vehicle e cioè una società di scopo.