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Indicazioni geografiche, EUIPO e tutela in dogana

Agrifood di qualità, tutela in dogana e AEO hanno qualcosa in comune? Certamente: la tutela delle indicazioni geografiche rappresenta l’elemento in comune tra AEO, agrifood e compliance delle operazioni doganali.

La tutela delle indicazioni geografiche è di competenza delle autorità doganali nazionali; mentre il rilascio delle indicazioni geografiche nazionali viene effettuato dalle autorità nazionali dopo il coinvolgimento degli uffici della Commissione europea e dell’EUIPO  ( Agenzia europea per la tutela dei diritti di proprietà intellectual intellectual property rights).

Le indicazioni geografiche sono il DOP, DOC, DOCG,IGP (etc) e devono includere  il regime delle specialità tradizionali garantite (STG), le quali mettono in risalto gli aspetti tradizionali dei prodotti senza un legame con una specifica zona geografica.

Le indicazioni geografiche tutelano:

  • prodotti agricoli e generi alimentari;
  • bevande alcoliche;
  • vino;
  • vini aromatizzati.

La richiesta deve avvenire attraverso il seguente sito: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product_en ;

In sintesi i cambiamenti di questo settore riguardano:

  1. il ruolo dell’EUIPO ( Agenzia europea per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale intellectual property rights)
  2. incoraggiamento dei produttori a introdurre la sostenibilità ambientale (su base volontaria) nei disciplinari di produzione, con standard più elevati rispetto alle norme europee o nazionali;
  3. creare un unico procedimento per l’iscrizione dei beni appartenenti alle suddette categorie di beni;

La protezione delle indicazioni geografiche avviene contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

La tutela viene garantita anche dalle autorità doganali con riferimento a merci  (con indicazioni geografiche) : a) dichiarate per l’immissione in libera pratica per l’esportazione o la riesportazione; b) in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione; c) vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.