free trade agreement

La dogana francese dà qualche suggerimento sulle conoscenze dell’importatore

In primo luogo, è utile ricordare che la “conoscenza dell’importatore” consente all’importatore di rivendicare un trattamento tariffario preferenziale basato sulla propria conoscenza del carattere originario dei prodotti importati sotto forma di documenti giustificativi o registrazioni forniti dall’esportatore o dal fabbricante del prodotto, che sono in possesso dell’importatore. Queste informazioni forniscono prove valide che il prodotto si qualifica come originario.

Ai sensi del TCA e dell’ALS-EPA tra l’UE e il Giappone, è possibile presentare un reclamo se l’importatore dispone di una delle seguenti prove di origine:

  • una dichiarazione sull’origine del prodotto compilata dall’esportatore (i testi della dichiarazione, previsti dal citato ALS, sono diversi);
  • la conoscenza dell’importatore che il prodotto è originario.

La dogana francese nella sua nota n.22000395 emessa il 12.10.2022 ha raccomandato:

  • gli importatori europei dovrebbero aggiungere nei contratti con i loro fornitori extra UE l’obbligo di fornire tutti i dati ei documenti atti a provare l’origine preferenziale;
  • l’importatore europeo dovrebbe formalizzare nel contratto con il rappresentante doganale come rivendicare l’origine preferenziale e quali dati devono essere utilizzati.

La citata comunicazione:

– sottolinea che la “conoscenza dell’importatore” è una sorta di semplificazione per l’operatore economico ma non un’esenzione di responsabilità;

– informa che ai sensi degli artt. 22 e 13 del Regolamento UE 2015/2446, è possibile rivendicare, a posteriori, l’origine preferenziale sulla base della “conoscenza dell’importatore”.