Valore in dogana, transfer pricing e Hamamatsu
La Suprema Corte tedesca (BFH), sulla base della sentenza C-529/16 emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 20 dicembre 2017 (causa Hamamatsu), ha affermato che non è possibile effettuare un adeguamento retroattivo del prezzo di trasferimento (transfer price) se , al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale:
– non è noto se il prezzo di trasferimento debba essere adeguato;
– la regolazione sarà al rialzo o al ribasso.
In questi casi l’unico strumento da adoperare è quello della dichiarazione incompleta.
Questa sentenza è vincolante solo in Germania e pertanto, è interessante conoscere la posizione degli altri Stati membri.
Inoltre, la pronuncia in esame nasce dal caso Hamamatsu per cui i giudici europei, ricevendo il rinvio di quelli tedeschi, si sono espressi in merito alla questione se sia consentito utilizzare un valore di transazione concordato (con Dogana), che consiste nell’importo (prezzo) inizialmente fatturato e dichiarato all’importazione, che dopo il periodo contabile (es. fine anno) viene rettificato al rialzo o al ribasso, a seconda dell’accordo sui prezzi di trasferimento in essere.
Le principali considerazioni della Corte di giustizia sono state che la normativa allora vigente, ovvero il Codice doganale comunitario (CCC), non prevede l’obbligo per le imprese di segnalare gli adeguamenti al rialzo (che porterebbero ad una valutazione dei dazi doganali sottopagati) né le autorità doganali possono coprire il rischio che vengano segnalati solo gli adeguamenti al ribasso (vale a dire che vengano presentate solo domande di rimborso). Infatti, la Corte di giustizia si è pronunciata “…Articles 28 to 31 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, as amended by Regulation (EC) No 82/97 of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996, must be interpreted as meaning that they do not permit an agreed transaction value, composed of an amount initially invoiced and declared and a flat-rate adjustment made after the end of the accounting period, to form the basis for the customs value, without it being possible to know at the end of the accounting period whether that adjustment would be made up or down…”.