Iva, accise e prodotti energetici
L’Agenzia delle Entrate, con la propria risposta del 12 ottobre 2022, n. 506 ha ribadito che il versamento di iva (imposta sul valore aggiunto) e delle accise su prodotti energetici e assimilati (ad esempio: biocarburanti, efuels, idrogeno) è un onere del titolare del deposito fiscale in cui tali beni vengono stoccati prima dell’immissione in consumo.
Tale obbligo discende da norme imperative e dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE.