compliance e AEO

AEO: riferimenti normativi dell’obbligo di osservanza della normativa doganale e fiscale

Il QAV (questionario di autovalutazione per l’ottenimento dell’AEO) nel proprio punto 2.1 richiede all’operatore economico quanto segue: “Sono state individuate violazioni delle norme doganali e fiscali nella sua azienda o da parte delle autorità doganali e/o fiscali negli ultimi tre anni? Se sì, descrivere brevemente le violazioni. a) In che modo sono state segnalate le violazioni alle autorità pubbliche competenti? b) Quali misure di garanzia della qualità sono state introdotte per evitare il ripetersi di tali violazioni in futuro? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? La vostra azienda è stata condannata per infrazioni gravi delle norme penali connesse alla sua attività economica? Se sì, descrivere l’infrazione e indicare quando è stata commessa. Si prega di fare riferimento anche alla sentenza della Corte”.

I riferimenti normativi su cui si basa tale richiesta sono l’articolo 39 lettera a) del regolamento UE del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione per cui: “I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti: a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente…”: ciò rappresenta il parametro della osservanza della normativa fiscale e doganale (full compliance).
Viene, poi, l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, che ha specificato quanto segue:

  1. Per le persone fisiche richiedenti AEO: viene richiesto che nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica;
  2. Per le persone giuridiche richiedenti AEO: è necessario che nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente, la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione, il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente non abbiano commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o abbiano avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica.

Tale criterio può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

Bisogna poi ricordare che se il richiedente (persona giuridica)  è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

, se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

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