AEO, authorized economic operator e procedure doganali
Le linee guida unionali sull’AEO (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) nel proprio allegato 2 descrivono i rischi legati alla gestione delle procedure doganali.
Con riferimento alla sottosezione 3.5 del QAV, indicano i seguenti rischi: a) uso non ammissibile delle procedure; b) dichiarazioni doganali incomplete e inesatte e informazioni incomplete e inesatte su altre attività doganali; c) uso di dati principali scorretti o non aggiornati, come numeri di articoli e codici tariffari: – classificazione scorretta delle merci; – codice tariffario errato; – valore in dogana errato; d) l’assenza di procedure per informare le autorità doganali in merito a irregolarità rilevate con riguardo all’osservanza degli obblighi doganali; e) le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono ora vincolanti anche per il titolare dell’ITV. La dichiarazione doganale deve riferirsi alle ITV (articolo 33 del CDU); f) l’assenza di controllo della rappresentanza verso terzi; g) l’ uso non ammissibile delle merci legato a licenze di importazione e/o esportazione connesse a misure di politica commerciale o al commercio di prodotti agricoli; h) l’uso non ammissibile di merci soggette a divieti e restrizioni o a misure di politica commerciale.
Le linee guida annoverano delle soluzioni di cui se ne indicano le più significative: procedure per la movimentazione delle merci non soggette a requisiti fiscali; procedure per la distinzione tra le merci soggette a requisiti non fiscali e le altre merci; la verifica che le operazioni siano effettuate conformemente alla legislazione vigente (non fiscale); movimentare merci soggette a restrizioni/divieti/embargo, comprese merci a duplice uso; gestire le licenze in base alle esigenze individuali; sensibilizzazione/formazione del personale che si occupa delle merci non soggette a requisiti fiscali; attuare procedure per verificare l’attività dei terzi (ad esempio, nella dichiarazioni doganali) e per individuare irregolarità o violazioni commesse da rappresentanti; verificare le competenze del rappresentante utilizzato; se la responsabilità per la compilazione delle dichiarazioni doganali è esternalizzata: prevedere disposizioni contrattuali specifiche per verificare i dati doganali; stabilire una procedura specifica per la trasmissione dei dati di cui il dichiarante ha bisogno per determinare la tariffa (specifiche tecniche delle merci, campioni, ecc.); in caso di esternalizzazione dell’esportazione delle merci da parte di un esportatore approvato, l’esternalizzazione può essere assegnata a uno spedizioniere doganale autorizzato ad agire in qualità di rappresentante autorizzato, purché lo spedizioniere sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci; attuare procedure formali di controllo interno per verificare l’esattezza dei dati doganali utilizzati.