Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda: alcolici e vino
L’accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda concluso il 30 giugno 2022 e che entrerà in vigore una volta ratificato dispone norme sul commercio degli alcolici e, quindi, dei vini. In particolare, l’UE e la Nuova Zelanda convengono che:
- l’UE può chiedere nelle etichette delle bottiglie di vino l’indicazione della presenza di allergeni in adempimento dei regolamenti europei n. 1169/2011 e n. 2019/33;
- la Nuova Zelanda è vincolata, per l’etichettatura delle bottiglie, al joint regulatory regime with Australia under Food Standard 1.2.3, Australia New Zealand Food Standards Code;
- il vino frizzante prodotto in UE può essere etichettato in Nuova Zelanda come ‘brut nature’ e ‘extra brut’;
- deve essere assicurato il rispetto delle regole di commercializzazione del paese di importazione;
- l’etichetta deve essere corretta, completa e veritiera e deve contenere dei dati
- viene realizzato un elenco dei marchi, processi e pratiche enologiche che può essere modificato