Perfezionamento attivo, olio di oliva extravergine e equivalenza
La sentenza n. 00015/2022emessa dal TAR Umbria in data 11 gennaio 2022 ci permette di parlare del:
- Perfezionamento attivo;
- Commercio internazionale dell’olio di oliva.
Il perfezionamento attivo è un’autorizzazione doganale attraverso la quale l’operatore economico introduce nel territorio doganale europeo merce dall’estero senza pagare alcun dazio o prelievo né subire l’effetto di misure di politica commerciale per:
- Sottoporla a lavorazioni e/o produrre altri beni; esempio: destino al perfezionamento dei componenti che utilizzo per realizzare un’auto;
- Decidere di esportare il prodotto finale (chiamato “prodotto compensatorio”)
- Decidere di importare in UE il prodotto compensatorio realizzato attraverso il processi di “perfezionamento attivo”
Vi sono particolari forme di “perfezionamento attivo”. In particolare:
- ai sensi dell’art. 1, n. 29, del regolamento UE n. 2446/2015, per “perfezionamento attivo EX/IM” si intende l’esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell’importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell’articolo 223, par. 2, lett. c), del Codice doganale dell’Unione (regolamento 952/2013) per cui le autorità doganali possano autorizzare, «nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono»;
- Il concetto di equivalenza delle merci è precisato dal paragrafo 1, c. 3, dell’art. 223 del Codice doganale dell’Unione, secondo il quale «le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono». L’equivalenza, quindi, in linea di principio può essere applicata alla produzione e miscelazione dell’olio di oliva;
- Infatti, il paragrafo 6 dell’allegato 71-04 al regolamento UE n. 2446/2015 stabilisce le condizioni per il ricorso alla compensazione per equivalenza in regime di perfezionamento attivo con riguardo all’olio extra vergine d’oliva;
- Il comma 5 dell’articolo 169 del regolamento 2446/2015 stabilisce che “L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica”; quindi no OGM per l’equivalenza;
Per quanto riguarda la normativa merceologica dell’olio di oliva si ricorda l’articolo. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 2568/1991, come sostituito dall’art. 1 del regolamento CE n. 1989/2003, stabilisce che «[s]ono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell’allegato I del presente regolamento».
Tale allegato I descrive dettagliatamente le caratteristiche che devono essere possedute dall’olio, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici di qualità e di purezza, da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio, ed organolettici, apprezzabili dall’uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivamente certificabili.
Come si evince dalla tabella 1 dell’allegato I-ter, anche qualora siano soddisfatti tutti i requisiti fisico-chimici di qualità e purezza, è sufficiente che all’analisi organolettica risultino valori delle mediane del “fruttato” o del “difetto” diversi da quelli prescritti (superiore a zero per il “fruttato”; uguale a zero per il “difetto”) perché il prodotto debba essere considerato “non conforme alla categoria dichiarata” di olio extra vergine di oliva (potendo semmai essere dichiarata la categoria di olio vergine di oliva se, ferma restando la necessità del valore della mediana per il “fruttato” superiore a zero, risulti una mediana del “difetto” superiore a zero ma inferiore a 3,5: cfr. tabella 2).
Infine, l’allegato XII del regolamento CEE n. 2568/1991 stabilisce, il vocabolario specifico relativo agli attributi positivi (“fruttato”; “amaro”; “piccante”) e negativi (“riscaldo/morchia”; “muffa-umidità”; “avvinato-inacetito”; “metallico”; “rancido”, etc.) dell’olio.
Inoltre, definisce fin nei più minuti dettagli le regole di composizione del panel di assaggiatori (che devono essere in numero tra 8 e 12), la formazione, la selezione e l’addestramento degli assaggiatori, il ruolo del capo panel, le condizioni della prova sensoriale (orario della prova, preferibilmente tra le 10 e le 12 del mattino, temperatura del campione e della sala, caratteristiche del bicchiere di assaggio, quantità di olio da assaggiare, norme di comportamento per gli assaggiatori nelle ore che precedono la prova e durante la stessa) e la tecnica dell’assaggio (inclinazione del bicchiere, modalità e durata dell’esame olfattivo, modalità e durata dell’esame gustativo, con interessamento delle varie parti della lingua, del palato e della gola), il numero massimo di assaggi per seduta e di sedute per ogni giorno, la classificazione del prodotto e, come si è accennato, il metodo di calcolo della mediana.