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Rendita catastale, sentenza passata in giudicato, modifica retroattiva

Non sempre è possibile ottenere la modifica della rendita castale attraverso le procedure amministrative da attivare presso l’Agenzia delle Entrate. Per questa ragione e avverso dei provvedimenti di riclassificazione della rendita catastale (di un impianto eolico, fotovoltaico o per la generazione di energia elettrica) è possibile proporre ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente.

La Corte di Cassazione con la sua ordinanza del 9 giugno 2022 n.18637 emessa dalla sua V sezione ha affermato che la rendita catastale risultante da sentenza passata in giudicato ha efficacia retroattiva sin dalla data di attribuzione della rendita errata. Non è necessario attendere l’iscrizione negli atti catastali. Si indicano di seguito i principali principi di diritto citati nella pronuncia in commento:

  • il principio generale in virtù del quale gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento (Cass., Sez. 1, n. 6322/1983, Rv. 431070 – 01);
  • “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’Ufficio erariale” (Cass. Sez. 5, n.13069/2006, Rv. 590435 – 01)

Questa sentenza può essere utile per chi ora deve gestire la riclassificazione della rendita del proprio impianto FER eolico ( https://www.doganasostenibile.it/2022/06/08/impianto-eolico-stima-catastale-ed-energia-rinnovabile/ ), fotovoltaico.

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