Accordo di libero scambio UE e Giappone: opportunità per le PMI
Il Giappone rappresenta un importante mercato per la tecnologia, l’artigianato e l’agrifood europeo ed italiano; si tratta di un mercato dove le peculiarità della nostra enogastronomia e della tradizione mediterraneo hanno una grossa presa sui consumatori.
E’ necessario però sapere sia per la grande impresa sia per la piccola e media impresa ma anche per la microimpresa che le opportunità di business possono aumentare se si conoscono le regole dell’accordo di libero scambio e si sviluppano internamente alla struttura aziendale e con i fornitori una serie di processi “condivisi”.
La prima domanda a cui vogliamo rispondere è: cos’è un accordo di libero scambio? Secondo gli articoli articoli 216 e 217 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’UE), l’Unione Europea può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali ( ad esempio il MERCOSUR) accordi di associazione caratterizzati da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. L’obiettivo principale è quello garantire un accesso privilegiato alle merci originarie delle parti contraenti (in questo caso UE e Giappone).
Cosa vuol dire merce originaria dell’UE o del Giappone? L’accordo produce effetto solo tra i contraenti e richiede che la merce esportata tra queste due parti risponda a delle regole d’origine (regole di fabbricazione) previste nel proprio “protocollo d’origine” e riferite a delle specifiche categorie merceologiche; rispondere alle regole d’origine e ad altre norme dell’accordo di libero scambio genera l’origine preferenziale che è uno “status” (qualità) della merce. In particolare, l’accordo tra Giappone e Unione Europea è un EPA (economic partnership agreement )
In particolare, si citano alcuni dei beni oggetto dell’accordo di partenariato tra Giappone e UE: animali vivi,prodotti di origine animale, prodotti vegetali, grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; prodotti delle industrie alimentari, bevande, liquidi alcolici (vino, birra, sidro, liquori), aceti, tabacchi e succedanei del tabacco; lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze); indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia; calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, cappelli; ombrelli, prodotti ceramici, reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi. Sebbene queste categorie merceologiche siano solo una parte di quelle oggetto dell’accordo è evidente l’ampio numero di beni oggetto (potenziale) dei benefici dell’origine preferenziale nell’ambito dell’accordo tra UE e Giappone.
Il prodotto può essere interamente ottenuto di componenti originari di uno dei paesi contraenti oppure può subire delle lavorazioni sufficienti, stabilite nelle regole d’origine o regole di lista che, pur in presenza di componenti non originari del Giappone o dell’UE, garantiscono, se rispettate, l’origine preferenziale.
Le regole d’origine che possiamo trovare nel protocollo d’origine sono (a seconda della voce doganale e della categoria merceologica):
- requisito dell’interamente ottenuto;
- modifica della classificazione tariffaria
b.1) modifica del capitolo (CC) Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 2 cifre del sistema armonizzato (il capitolo) che è diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione;
b.2) cambio di voce tariffaria (CTH) Si ritiene che un prodotto sia sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 4 cifre del Sistema Armonizzato (la voce tariffaria) diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
b.3) cambio della sottovoce tariffaria (CTSH) Si ritiene un prodotto sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 6 cifre del Sistema Armonizzato, ossia la sottovoce tariffaria, diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
b.4) fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate vanno oltre quelle considerate insufficienti o minime, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce del prodotto finito. Possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, salvo eventuali limitazioni specifiche che possono anche essere contenute nella regola.
- c) limiti di valore o di peso per i materiali non originari In base al principio della limitazione del valore o del peso per i materiali non originari, il valore di questi ultimi non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, ovvero il peso degli stessi materiali non originari non può superare una determinata soglia quantitativa
- d) regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse e specifiche.
- e) combinazione di più regole.
Una PMI, microimpresa, una volta che conosce la categoria merceologica e la voce doganale del bene che sta per esportare deve verificare che i componenti del proprio prodotto finale siano scortati della seguente dichiarazione attestazione origine preferenziale: l’origine preferenziale viene dimostrata attraverso l’apposizione della dichiarazione d’origine su “..su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione”.
L’attestazione d’origine d’origine può essere emessa per una singola spedizione piuttosto che per una serie continuata di spedizioni effettuate in un periodo non superiore ai 12 mesi. La dichiarazione deve essere redatta in una delle versioni linguistiche approvate dall’accordo in esame; per esempio: “(Periodo: dal…….. al ………..) L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell’esportatore …) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.
(Criteri di origine usati)
(Luogo e data )
(Nome stampato dell’esportatore)…”;
La compilazione dell’attestazione su fattura impone l’ottenimento della qualifica di esportatore registrato (REX).
In alternativa alla dichiarazione d’origine su fattura, l’importatore può dichiarare che l’origine preferenziale sulla “propria conoscenza” dell’origine dei beni importati. Tale scelta implica che il fornitore sia in grado di dimostrare l’origine preferenziale dei beni importati attraverso documentazione alternativa.