Impianto eolico, stima catastale ed energia rinnovabile
La pala eolica (wind farm) è un’officina elettrica composta da una navicella o gondola, un generatore elettrico, un albero di trasmissione, una torre e delle pale (lame). Nasce allo scopo di produrre e immettere in rete energia elettrica da fonti rinnovabili (green energy) e cioè il vento. In particolare, la torre sorregge la navicella all’interno della quale vengono ubicati i vari meccanismi che consentono di convertire il vento in elettricità.
Dal punto di vista catastale, la Corte di cassazione con la propria ordinanza n.3856 del 7 febbraio 2022, confermando la propria posizione, ha affermato che ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, non deve essere computata nel calcolo la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella contenente il rotore: tale struttura, infatti, sebbene sia stabilmente infissa al suolo assolve una funzione passiva di mero supporto statico e non anche quella di componente attiva e centrale per la generazione di energia elettrica.
In dottrina, si ricorda A.Elia “La torre eolica è esclusa dalla stima diretta catastale” per Fiscalità dell’Energia del 28 gennaio 2022 per cui: “…la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.403 emessa dalla sua sezione quinta in data 10 gennaio 2022, ha ribadito che le torri eoliche non devono essere incluse nella stima diretta catastale in ragione delle caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo; infatti, secondo gli Ermellini, queste strutture devono essere valutate rispetto al loro unico elemento essenziale (ad effetto escludente) costituito dalla specifica funzionalità al processo di aerogenerazione in linea con quanto stabilito dal comma 21 dell’ articolo 1 della legge di stabilità n. 208 del 2015 secondo cui “…A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento…” e ”…Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo…”…”