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Apertura officina elettrica, PNRR e adempimenti

Il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza #nextgenerationitalia) ha riproposto l’accento sulla generazione elettrica da fonti rinnovabili oltre ad una serie di combustibili di nuova generazione e a basso impatto ambientale.

Come segnalato in nostri altri interventi, la produzione di energia elettrica richiede la titolarità di un impianto di generazione che, a sua volta, implica una serie di adempimenti.

Analizziamo l’obbligo di apertura di Officina elettrica che viene definita dal TUA (Testo unico accise contenuto nel decreto legislativo 504 del 1995) come “…L’officina elettrica è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. Inoltre costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice…“.

Per attivare la propria officina elettrica è necessario effettuare un’adeguata denuncia al competente ufficio dell’Agenzia delle accise, dogana e monopoli e successivamente essere sottoposti a: la verifica formale della documentazione allegata alla denuncia, la verifica fisica presso l’impianto (verifica di primo impianto, seguita da altra verifica in caso di prescrizioni per adeguamenti dell’impianto), l’applicazione dei suggelli ai sistemi di misurazione, il pagamento della cauzione e il rilascio della licenza.

E’ bene ricordare che non è richiesta la licenza gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia prodotta.

Questi impianti sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell’allacciamento alla rete elettrica, l’Ufficio delle Dogane assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).

Per quanto riguarda gli obblighi in fase di esercizio, il soggetto obbligato è tenuto a: compilare il registro di produzione, con la registrazione giornaliera della lettura dei contatori. In molti casi, è possibile concordare letture dei contatori effettuate su base settimanale o mensile; pagare annualmente il diritto di licenza entro le scadenze previste (23,24 € nel caso di uso proprio e 77,47 € nel caso di utilizzo commerciale dell’energia; comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni societarie o impiantistiche; presentare la dichiarazione annuale di consumo (modello AD-1), che contiene di dati relativi a ogni mese solare. La dichiarazione va trasmessa unicamente via web, utilizzando il servizio telematico E.D.I. (vedi www.agenziadogane.it)

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